F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 2. RICORSO DELL’ A.S.D. ATLETICO AREZZO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. COPPOLA MAURIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA MONTERIGGIONI/ATLETICO AREZZO DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 2. RICORSO DELL’ A.S.D. ATLETICO AREZZO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. COPPOLA MAURIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA MONTERIGGIONI/ATLETICO AREZZO DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010) Con atto, spedito in data 11.12.2010, la società A.S.D. Atletico Arezzo preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010 del predetto Comitato Interregionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni: - squalifica per 1 gara effettiva con decorrenza immediata in campo neutro ed a porte chiuse ed ammenda di € 1.500,00 alla predetta società; - squalifica per 2 gare effettive all’allenatore della società ricorrente, Coppola Maurizio. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 16.12.2010, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società A.S.D. Atletico Arezzo faceva pervenire tempestivo atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe (peraltro, limitato, quanto al suo oggetto, alla sanzione della ammenda nonché alla residua giornata di squalifica dell’allenatore, Coppola Maurizio) si appalesa, in parte inammissibile e, per la restante parte, manifestamente infondato. Quanto alla sanzione, irrogata all’allenatore, Coppola Maurizio, non risulta articolato, nell’atto di reclamo, alcun specifico motivo di censura, con conseguente inammissibilità, in parte qua, del gravame. Quanto, poi, alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel supplemento di referto dell'arbitro (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Monteriggioni/Atletico Arezzo, disputatasi in data 8.12.2010. Quanto, infine, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si evidenzia come la stessa non appaia sproporzionata rispetto alla condotta, posta in essere dai sostenitori della ricorrente, anche in considerazione della preesistenza, a carico della ricorrente, di un provvedimento di diffida e della recidiva reiterata specifica per fatti analoghi a quelli di cui al presente procedimento. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Arezzo di Arezzo in due distinti appelli, rigetta quello relativo all’ammenda e dichiara inammissibile quello relativo alla squalifica. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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