F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 1. RICORSO DELL’ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/CIVITANOVESE DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 11 Aprile 2011 1. RICORSO DELL’ATLETICO TRIVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO TRIVENTO/CIVITANOVESE DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010) Con atto del 9.12.2010, la società A.S.D. Atletico Trivento S.r.l. ha proposto ricorso, ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010) con la quale è stato rigettato il reclamo con il quale la predetta società aveva chiesto che alla società Civitanovese Calcio S.r.l. fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Trivento A.S.D./Civitanovese del 7.11.2010, per avere fatto partecipare alla medesima gara il calciatore, Rachini Giuseppe, che non aveva titolo a prendervi parte. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. In via preliminare ed anche al fine di porre rimedio ad un errore, compiuto dal Giudice Sportivo nella ricostruzione della vicenda di cui è ricorso, appare opportuno sintetizzare i fatti di causa. Durante lo svolgimento della gara Civitanovese/Recanatese, disputatasi il 3.11.2010, il Direttore di Gara, su segnalazione dell'assistente, sanzionava con l'espulsione la condotta del calciatore, Rachini Giuseppe, n. 15 della Civitanovese Calcio; con Com. Uff. n. 55 del 4.11.2010, il Giudice Sportivo infliggeva al Rachini la sanzione sportiva della squalifica per 2 gare "per avere rivolto ad un assistente arbitrale frase ingiuriosa"; con supplemento di referto, trasmesso via telefax in pari data, il Direttore di Gara comunicava alla segreteria del Giudice Sportivo che il calciatore espulso si identificava nella persona del calciatore Cucco Roberto, n. 5 della Civitanovese Calcio, effettivo autore della condotta sanzionata; la segreteria del Giudice Sportivo, trascorsi pochi minuti dalla ricezione del suindicato fax, dava notizia, sempre via telefax, alla Civitanovese Calcio della rettifica trasmessa dal Direttore di Gara, chiarendo che la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore Cucco Roberto; contestualmente la segreteria del Giudice Sportivo dava atto di non aver potuto comunicare via telefax con la A.S.D. Atletico Trivento S.r.l.., e di avere, telefonicamente, reso nota l'intervenuta rettifica a quest’ultima società. Alla luce della predetta ricostruzione fattuale (che trova, peraltro, puntuale riscontro negli atti ufficiali, in possesso di questa Corte), non può che concludersi che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, il calciatore della Civitanovese Calcio, Rachini Giuseppe, aveva pieno titolo a prendere parte alla gara Atletico Trivento A.S.D./Civitanovese del 7.11.2010. Al proposito, deve evidenziarsi come la Civitanovese Calcio abbia fatto legittimamente affidamento sul contenuto della comunicazione, ricevuta dalla segreteria del Giudice Sportivo in data 4.11.2010, con la quale la predetta segreteria aveva chiarito che la sanzione della squalifica era da intendersi riferita al calciatore Cucco Roberto e non al calciatore Rachini Giuseppe; una rettifica, quest’ultima, di cui la segreteria aveva dato contezza, seppure telefonicamente, anche alla A.S.D. Atletico Trivento S.r.l., non essendo riuscita la trasmissione del telefax alla predetta società; circostanza, quest’ultima, della cui veridicità non si ha motivo di dubitare atteso che la stessa è stata attestata dalla segreteria del Giudice Sportivo. A ciò si aggiunga che la “irritualità” delle forme utilizzate dal Giudice Sportivo (o meglio, dalla segreteria dello stesso) ai fini della comunicazione della rettifica (comunicazione a mezzo telefax, ovvero telefono, in luogo della pubblicazione di un nuovo Comunicato Ufficiale di rettifica dell’errore contenuto nel precedente Comunicato), sebbene sia suscettibile (come avvenuto nel caso che ci occupa) di ingenerare incertezze e, di conseguenza, contestazioni, non può, certamente, andare a detrimento della società Civitanovese Calcio che, altrimenti, verrebbe sanzionata, mercé la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Trivento A.S.D./Civitanovese del 7.11.2010, per un fatto ad essa non imputabile, o meglio per avere fatto, del tutto legittimamente, affidamento, come sopra già evidenziato, sul contenuto di una comunicazione ricevuta dalla segreteria di un organo della giustizia sportiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Trivento di Trivento (Campobasso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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