F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 11 Aprile 2011 2) RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/LECCE DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 11 Aprile 2011 2) RICORSO DELL’U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL SIG. LUIGI DE CANIO INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/LECCE DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 21.12.2010) Con rituale ricorso, l'U.S. Lecce S.p.A. ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 10 del 21.12.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha, seguito gara Napoli/Lecce del 19.12.2010, irrogato al signor De Canio Luigi, quale suo allenatore, la squalifica per 1 giornata di gara per avere, al termine della stessa, al rientro negli spogliatoi, rivolto all'arbitro un pesante insulto (“barese di m….”); infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale. Con i motivi scritti, la ricorrente ha eccepito in via preliminare che l'espressione insultante non era stata rivolta al direttore di gara e che, in concreto e comunque, non era da ritenersi idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale sua reputazione. Ha, a tal uopo, rilevato che l'espressione refertata non poteva essere stata indirizzata all'arbitro in quanto il medesimo apparteneva alla Sezione A.I.A. di Campobasso, bensì ad un tesserato del Napoli che per molti anni era stato medico sportivo del Bari il quale, insieme agli altri occupanti la panchina del Napoli, si sarebbe reso protagonista di un gesto gravemente scorretto e antisportivo con il deliberato lancio di un secondo pallone all'interno del terreno di gioco, così interrompendo due pericolose azioni di contropiede condotte dal Lecce. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, la commutazione della sanzione della squalifica in quella dell'ammonizione o dell'ammonizione con diffida; in subordine, la commutazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in quella dell'ammenda nella misura di giustizia. Alla seduta del 5.1.2011, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, compariva il difensore della Società ricorrente, il quale illustrava i motivi scritti concludendo in conformità. Questa Corte, al fine di acquisire elementi di giudizio circa il fondamento o meno della eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente, riteneva di interpellare la Segreteria dell'A.I.A. dalla quale apprendeva che l'arbitro Celi era nato a Carbonara (Bari) e che lo stesso apparteneva, in realtà, alla Sezione di Bari. Ne deriva da ciò l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, circa il presunto clamoroso errore in cui sarebbe incorso il Collaboratore della Procura Federale nell’indicare l’arbitro come destinatario dell’epiteto insultante, proferito, seppur a distanza, comunque al seguito dello stesso. Il gravame deve essere dunque respinto attesa la natura fidefacente di quanto, sul punto, riferito dal Collaboratore della Procura Federale, in conseguenza di cui il Giudice Sportivo ha congruamente sanzionato la condotta del signor De Canio Luigi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce di Lecce e dispone addebitarsi la tassa reclamo. IL
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