F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 11 Aprile 2011 1) RICORSO DEL SIG. TEDESCO GIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/ALBINOLEFFE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 9.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 5 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 242/CGF del 11 Aprile 2011
1) RICORSO DEL SIG. TEDESCO GIACOMO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/ALBINOLEFFE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 9.12.2010)
Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di reclamo e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro e delle relazioni dei collaboratori della Procura Federale, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva; rilevato che nel rapporto del collaboratore della Procura Federale è testualmente rappresentato che il calciatore della società Reggina Calcio S.p.A. Giacomo Tedesco, al termine della gara del Campionato di Serie B dell’8.12.2010 contro l’Albinoleffe e mentre si apprestava a lasciare l’impianto sportivo, passando nelle vicinanze dello spogliatoio degli arbitri dove il predetto rappresentante della Procura stava colloquiando con un dirigente della squadra locale, guardando proprio lo stesso seppur rivolgendosi al proprio dirigente, proferiva la seguente frase “Maurizio, ma non la senti questa puzza di ….? Spostati”, ripetendo poi la medesima frase dopo aver percorso pochi metri “con fare sprezzante e minaccioso”; appurato dunque che il calciatore Giacomo Tedesco ha effettivamente pronunciato le suindicate parole (fatto non contestato dallo stesso reclamante) dal contenuto indubbiamente irriguardoso nei confronti del collaboratore della Procura Federale, la cui identificabilità in tale veste ed al momento in cui si è svolto il fatto non può essere messa in dubbio, atteso che normalmente i collaboratori della Procura Federale indossano cartellini di riconoscimento e che, nella specie, il reclamante non ha fornito alcuna prova circa la mancata presenza di tali strumenti di identificazione, se non meramente prospettandolo nell’atto di reclamo proposto; ritenuto che il contesto in cui l’espressione ingiuriosa è stata pronunciata e ribadita a breve distanza di tempo e l’atteggiamento mantenuto dal calciatore (puntualmente descritto nella sua relazione dal collaboratore della Procura Federale), delineano un comportamento di grave irriverenza nei confronti del collaboratore della Procura Federale, che le difese dell’incolpato non consentono di affievolire nella sua gravità; stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giacomo Tedesco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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