F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL CALCIATORE JOSEPH DAYO OSHADOGAN – NOTA N. 8092/318PF09-10/SP/AM/MA DEL 20.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 16.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 2 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 229/CGF del 5 Aprile 2011 3) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL CALCIATORE JOSEPH DAYO OSHADOGAN - NOTA N. 8092/318PF09-10/SP/AM/MA DEL 20.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 16.9.2010) Con proprio atto del 20.5.2010 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il calciatore Joseph Dayo Oshadogan, chiamandolo a rispondere della violazione prevista dall’art. 1, comma 1 C.G.S. avendo mancato ai suoi doveri di lealtà e probità; violazione nella quale il tesserato era incorso a causa del mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 30, commi 1, 2 e 3, dello Statuto federale, avendo lo stesso Oshadogan omesso di richiedere l’autorizzazione ad adire le vie legali prima della proposizione di una querela nei confronti di altro tesserato, l’allenatore di seconda categoria Maurizio Raggi. La peculiarità della situazione, portata alla attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, deve ricercarsi nel fatto che, al momento della proposizione della querela, inoltrata alla Questura di Pisa il 20.2.2007, il tesserato Oshadogan aveva visto sciolto, a seguito di un lodo arbitrale reso il 9.2.2007, il proprio vincolo di tesseramento con la società Ternana Calcio e che successivamente, il 6.3.2007, aveva ottenuto dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. un certificato internazionale di tesseramento che lo aveva vincolato, da quella data, alla società polacca del Widzew Lodz, militante nel Campionato di Serie A di quella nazione. Sosteneva, dunque, la difesa del tesserato Oshadogan, in prime cure, che al momento della presentazione della querela, azionata in prossimità del termine processuale, egli non era più vincolato con alcuna società calcistica italiana e conseguentemente nei suoi confronti non poteva essere operativa di effetti la normativa della Federazione Italiana. Con decisione del 16.9.2010 la Commissione Disciplinare Nazionale, adita in prime cure, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul presupposto che all’atto della proposizione della querela (20.2.2007) il tesserato Oshadogan non fosse più vincolato con una società italiana, avendo il lodo del 9.2.2007 sciolto il vincolo che legava il tesserato alla società Ternana e, pertanto, al calciatore non potesse applicarsi il dettato dell’art. 1 C.G.S., né lo stesso fosse, in quel momento tenuto al rispetto dello Statuto della F.I.G.C.. Avverso la decisione del 16.9.2010 la Procura Federale interponeva gravame con atto del 22.9.2010, adducendo che la decisione resa dalla Commissione Disciplinare appariva lesiva del dettato dell’art. 4 del Regolamento F.I.F.A. che prescrive che “i professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Associazione nazionale (rectius: Federazione) dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di trenta mesi. Il termine decorre dal giorno in cui il calciatore ha giocato per l’ultima volta una partita ufficiale per la sua società” dando vita ad una sorta di perpetuatio della “giurisdizione” del Giudice Sportivo italiano, sussistente alla data del 20.2.2007 (momento della querela non autorizzata), data in cui non era ancora operativo di effetti il tesseramento con la società polacca intervenuto, soltanto, il successivo 6.3.2007. Del resto aggiungeva nella sua memoria la Procura Federale la decisione della Commissione Disciplinare dava vita ad un pericoloso vuoto di tutela certamente non condivisibile. Per la delicatezza della questione, vertente in materia di giurisdizione, la stessa chiamata innanzi alla Seconda Sezione della Corte di Giustizia Federale, veniva trasmessa alle Sezioni Unite della stessa Corte le quali, in data 5.11.2010, ne fissavano la discussione. In quella circostanza le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale non discutevano, però, la questione aderendo ad una istanza di rinvio proposta dalla difesa del tesserato Oshadogan (Avv. Coco del Foro di Pisa) e non opposta dalla Procura Federale. Successivamente, la questione veniva discussa nella adunanza del 2.2.2010 dal rappresentante della Procura Federale dott. Chinè e dal difensore del tesserato, avv. Daniele Coco e trattenuta in decisione. La questione, portata all’attenzione delle Sezioni Unite delle Corte di Giustizia Federale, ha ad oggetto il tema della “giurisdizione” del Giudice Sportivo Nazionale in presenza di un trasferimento all’estero del tesserato o quando viene meno, per qualsiasi altra ragione, il tesseramento dell’atleta con una società italiana. In sostanza il tema portato alla attenzione della Corte di Giustizia Federale ha ad oggetto l’estensione della “giurisdizione” della Giustizia Sportiva italiana quando il tesserato non è più vincolato con alcuna società sportiva italiana. Per rispondere al quesito proposto dalla Procura Federale occorre muovere dall’inquadramento del fenomeno sportivo di carattere internazionale che concepiva l’attività agonistica non come settorializzata all’interno delle singole federazioni nazionali, ma inquadrata in un contesto più ampio nel quale non possono essere individuate soluzioni di continuità, ma che va costruito su base unitaria. Alla luce di questa prima considerazione deve collocarsi la disposizione del codice F.I.F.A. (art. 4), che trova applicazione nel nostro ordinamento, in quanto norma di un Organismo internazionale cui la Federcalcio aderisce, tesa ad evitare che i comportamenti illegittimi posti in essere in Italia, dei tesserati, trasferiti all’estero, non possano essere sanzionati. Nel caso di specie, infatti, pur essendo stato dichiarato nullo il tesseramento che legava il calciatore Oshadogan alla società Ternana Calcio S.p.A. lo stesso era, comunque, tenuto, per il principio della perpetuatio sancito dall’art. 4 del Regolamento F.I.F.A., al rispetto della normativa propria della Federazione italiana ed in particolare allo Statuto di essa ed al Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, permanendo l’operatività della “giurisdizione” sportiva italiana, almeno fino alla data del tesseramento del calciatore presso la Federazione calcistica polacca, lo stesso alla data del 20.2.2007, data in cui il calciatore Oshadogan era svincolato dalla Ternana, ma non ancora tesserato in favore del Widzew di Lodz, era tenuto al rispetto della normativa della Federcalcio italiana ed assoggettato alla giustizia sportiva dalla stessa federazione. Alla luce di quanto sopra deve essere cassata la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale in quanto sussiste la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. Per l’effetto la questione deve essere rinviata alla Commissione Disciplinare Nazionale per giudicare sul merito della vertenza dedotta in giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara la sussistenza della giurisdizione del Giudice sportivo endofederale e rimette la vertenza alla Commissione Disciplinare Nazionale per il merito della vicenda.
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