F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 5 Aprile 2011 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ASTA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CAMPIONATO IN CORSO; AMMENDA DI EURO 350,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE EX ART. 23 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – NOTA N. 1433/164PF09-10/GT/DL DEL 15.09.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 38 del 10 dicembre 2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 5 Aprile 2011 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. ASTA AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI DA PARTE DELLA PRIMA SQUADRA, NEL CAMPIONATO IN CORSO; AMMENDA DI EURO 350,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE EX ART. 23 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - NOTA N. 1433/164PF09-10/GT/DL DEL 15.09.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 38 del 10 dicembre 2010) Con ricorso n. 195 del 17.12.2010 la A.S.D. Asta ha presentato ricorso per revocazione avverso l’ordinanza emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicata sul Com. Uff. del 10.12.2010 con la quale è stata accolta la richiesta di patteggiamento ex art. 23 C.G.S. ed è stata inflitta alla A.S.D. Asta la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’ammenda di € 350,00. In particolare la ricorrente contesta che, nella riunione dinanzi alla CDT, per la ASD Asta era presente il sig. Dino Buzzegoli, quale Vice Presidente delegato a comparire, e che il signor Buzzegoli, quale Vice Presidente, aveva solamente il potere di rappresentare la società al fine di trattare il procedimento e non anche il potere specifico di patteggiare. La ricorrente richiama al riguardo la giurisprudenza della Corte di cassazione circa la necessità della procura speciale a favore del difensore che patteggi nel processo penale. In proposito la Corte di Giustizia Federale osserva che non occorre qui affrontare la questione della legittimazione dei rappresentanti della società a patteggiare anche in assenza di apposita procura speciale - pur nella piena consapevolezza che il ruolo e i poteri del rappresentante della società sono ben diversi da quelli del difensore, in considerazione della sussistenza di un rapporto organico non scrutinabile dall’esterno - in quanto nel presente caso il ricorso per revocazione è inammissibile, non sussistendo un “errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa” idoneo a consentire il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Asta di Taverne D’Arbia (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it