F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’ANNA SIMONE SEGUITO GARA FOGGIA/GELA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell’1.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 201/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D’ANNA SIMONE SEGUITO GARA FOGGIA/GELA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV dell’1.3.2011) Con rituale ricorso la società Gela Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 124/DIV dell’1.3.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha irrogato al calciatore D'Anna Simone la squalifica per 2 giornate di gara effettive perché, in reazione ad una manata al volto ricevuta da un avversario, lo inseguiva e tentava di colpirlo alla gamba, senza riuscirvi. Con i motivi scritti, la ricorrente ha eccepito la eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo anche alla luce di precedenti decisioni adottate, anche in fattispecie più gravi. Ha concluso, pertanto, per la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Alla seduta dell’11.3.2011, tenutasi davanti alla competente C.G..F. - 2a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Osserva preliminarmente questa Corte che la condotta posta in essere dal calciatore è censurabile, non assumendo alcun valore la circostanza che egli non sia riuscito nel suo intento di colpire l'avversario che poco prima lo aveva attinto al volto con una manata. Epperò, ritiene questa Corte che al D'Anna, come previsto dall'art. 19, comma 4, C.G.S. possa essere riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione implicita nel fatto di avere tentato di reagire, pur non riuscendo nel suo intento, alla aggressione di cui poco prima era rimasto vittima. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta) riduce la sanzione inflitta al calciatore D’Anna Simone ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it