F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 9) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. INCOCCIATI GIUSEPPE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Aprile 2011 9) RICORSO DELL’A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. INCOCCIATI GIUSEPPE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV dell’8.2.2011, a seguito della gara Atletico Roma/Foligno disputata il 7.2.2011, ha inflitto al signor Giuseppe Incocciati, allenatore dell’Atletico Roma, la squalifica per 2 gare effettive “perché al termine della gara rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase irriguardosa con tono minaccioso”. L’A.S. Atletico Roma F.C. ha proposto reclamo avverso detta sanzione ritenendo che la stessa, alla luce delle affermazioni refertate e di alcuni precedenti che si attagliano al caso di specie, sia eccessiva ed ha chiesto la riduzione della squalifica ad una sola gara effettiva. Dal rapporto dell’assistente arbitrale, signor Italo Paglione, emerge che dinanzi agli spogliatoi l’allenatore dell’Atletico Roma, signor Giuseppe Incocciati, gli riferiva la seguente frase “ma vai dentro, vattene dentro forza, che di danni già ne hai combinati in mezzo al campo”, tutto ciò con fare arrogante e minaccioso. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere in quanto il contenuto della frase, senz’altro irriguardoso, non appare però avere un contenuto minaccioso, sicchè non si giustifica la squalifica per 2 gare effettive, essendo viceversa proporzionata la squalifica per una sola gara. All’accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.A. Atletico Roma F.C. di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Giuseppe Incocciati a 1 giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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