F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VIII) PUNTO 1) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 2771/258PF10-11/SP/BLP DEL 9.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n, 33/CDN del 30.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 14 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. IODICE GIUSEPPE, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VIII) PUNTO 1) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 2771/258PF10-11/SP/BLP DEL 9.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n, 33/CDN del 30.11.2010) Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 33/CDN del 30.11.2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha prosciolto il signor Iodice Giuseppe, procuratore e legale rappresentante della società Gallipoli Calcio S.r.l., dalla contestata incolpazione della violazione dell'art. 85, lett. b), par. VIII, punto 1°, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F.. Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erronea e falsa applicazione del principio di immedesimazione organica come statuito dalla normativa federale e dalla giurisprudenza in tema di violazioni gestionali ed economico-finanziarie, di talché il dirigente deferito non avrebbe potuto essere esonerato dagli addebiti contestatigli con l'atto di deferimento, non avendo alcun rilievo che egli non avesse, come ex adverso rilevato, poteri di spesa o disposizione di somme; concludeva, pertanto, per l'affermazione della responsabilità disciplinare e la irrogazione della inibizione per la durata di mesi due ovvero quella ritenuta di giustizia. Il signor Iodice Giuseppe, con tempestive controdeduzioni, contestava il fondamento della prospettazione d'accusa, richiamando il contenuto della procura notarile 19.1.2010 rilasciatagli dal signor D'Odorico Daniele, A.U. della società Gallipoli Calcio S.r.l., da cui si evinceva il suo esclusivo ruolo di carattere prettamente tecnico-sportivo e non già contabile-amministrativo. Osservava, altresì, che per analoghi addebiti la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento delle sue difese, lo aveva prosciolto dalle relative incolpazioni ascrittegli. Rilevava, infine, che in data 19.1.2010 il Tribunale di Lecce, come da visura che il deferito allegava, aveva nominato “Amministratore Giudiziario” il Dott. Ivano Carpentieri di talché erano venuti meno i poteri attribuitigli dal signor D'Odorico Daniele con procura notarile sovra richiamata. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso del Procuratore Federale e conferma della decisione gravata. Alla seduta del 14.1.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e personalmente il signor Iodice Giuseppe, i quali hanno, rispettivamente, illustrato le proprie tesi. Il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto. Osserva, infatti, questa Corte che la decisione del Tribunale di Lecce 19.1.2010, prodotta dal deferito, aveva fatto cessare, in capo al signor Iodice, ogni operatività in seno alla società Gallipoli Calcio S.r.l., di talché era venuto meno il supposto obbligo di depositare, entro il 31.5.2010 il prospetto VP/DF. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.
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