F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Aprile 2011 2) RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/MILAN DEL 20.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 139 del 21.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Aprile 2011
2) RICORSO DELL’ A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/MILAN DEL 20.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 139 del 21.2.2011)
Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato alla società Chievo Verona S.r.l., con riferimento alla gara Chievo Verona/Milan disputata a Verona in data 20.2.2011, la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto, quanto al loro accadimento, nell’atto di reclamo ciò non viene posto in dubbio, seppure la reclamante non condivide la ricostruzione in chiave di responsabilità della stessa società per l’unico episodio ascrittole, peraltro svoltosi prima dell’inizio della gara, dovendosi lo stesso considerare esclusivamente “quale manifestazione di riconoscenza, di affetto e di gratitudine” (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di reclamo) da parte dei tifosi nei confronti della propria squadra “che si apprestava a disputare la sua millesima partita nei campionati professionisti italiani” (ancora, testualmente, a pag. 2 dell’atto di reclamo); Rilevato che appare evidente dall’entità della sanzione irrogata come il Giudice Sportivo abbia tenuto conto della tenuità dell’episodio e della ridotta pericolosità del comportamento posto in essere dai sostenitori del Chievo Verona, limitandosi a imporre il pagamento alla società oggi reclamante di una ammenda di valore esiguo. Ritenuto, pertanto e in ragione di quanto sopra, che le motivazioni di cui al reclamo sono state già valutate positivamente dal Giudice Sportivo nella decisione qui contestata e che, dunque, non trovano fondamento le censure dedotte dalla reclamante. Stimata, quindi e per le suesposte osservazioni, congrua l’ammenda di € 2.500,00 irrogata dal giudice di prime cure, in quanto adeguata alla portata effettiva della responsabilità attribuita alla Società reclamante per i fatti contestati e al tipo di comportamento posto in essere dai sostenitori del Chievo Verona con riferimento all’evento qui indagato, Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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