F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Aprile 2011 1) RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MICHEL PANATTI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/FIORENTINA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 140 del 21.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 4 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 5 Aprile 2011
1) RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MICHEL PANATTI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI TORINO/FIORENTINA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 140 del 21.2.2011)
La Corte di Giustizia Federale, premette:
- a seguito dell’incontro Torino/Fiorentina, valevole per il Campionato Primavera, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 140 del 21.2.2011), ha inflitto al calciatore Michel Panatti, tesserato in favore dell’A.C. Fiorentina, la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver, al 47° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un violento calcio alla gamba. Avverso tale decisione, ha proposto reclamo la A.C. Fiorentina che ha chiesto alla Corte una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, sul presupposto che la condotta descritta avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto casuale o, al massimo, scorretta, in quanto priva di ogni specifica e preordinata volontà di ledere l’avversario, essendo derivata esclusivamente dalla concitazione del giuoco ed animata da mera vis agonistica. La Corte, invero, rileva che il comportamento contestato, per quanto emerge dal referto di gara e per come posto in essere, ha tutti i connotati tipici della condotta violenta e come tale è stato considerato e congruamente sanzionato dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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