F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 14) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE; DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3501/303PF10-11/SP/MG DEL 6.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 14) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE; DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3501/303PF10-11/SP/MG DEL 6.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 7) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011) Con atto di deferimento del 6.12.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: 4) signor Gabriele Volpi, presidente e legale rappresentante della Società Spezia Calcio S.r.l.; 5) società Spezia Calcio S.r.l.; per rispondere: il signor Volpi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al punto 7) del titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver depositato nei termini di cui al Comunicato (30.9.2010) la documentazione di cui al punto 7) ed in particolare la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;  la società Spezia Calcio S.r.l. per la violazione di ci all'art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Come da Com. Uff. n. 45/CDN, pubblicato il 19.1.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato al signor Volpi Gabriele la sanzione della ammenda di € 5.000,00 ed alla società la sanzione della ammenda di € 20.000,00. Avverso la su citata delibera la società Spezia Calcio S.r.l. ed il signor Volpi Gabriele hanno proposto tempestivo ricorso, contestando la sussistenza degli addebiti loro mossi, concludendo in via principale, per l'annullamento, la declaratoria di inefficacia e/o la revoca dell'atto di deferimento, con conseguente assoluzione dall’accusa loro rivolta; in via subordinata, applicandosi nella misura minore la sanzione in ogni caso economica. Con i motivi scritti, ribadendo la tesi difensiva illustrata in prime cure, hanno eccepito l'insussistenza della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione al punto 7) del titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 e ciò sul presupposto che, come risulta in atti, “veniva tempestivamente ricevuta dagli Organi Federali competenti specifica dichiarazione dell'Avv. Andrea Corradino, nella qualità di V. Presidente Legale rappresentante della società stessa, con cui si informavano i destinatari della specifica situazione dell'esponente”. Alla seduta del 23.2.2011, fissata avanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, sono comparsi i difensori dei ricorrenti i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Osserva, preliminarmente questa Corte che il disposto di cui al punto 7) del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, prescrive chiaramente l'obbligo di depositare, nel termine del 30.9.2010, la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri. La Commissione Disciplinare Nazionale, con motivazione immune da censure e dalla quale questa Corte non intende discostarsi, ha correttamente osservato che la comunicazione 30.9.2010 su citata non presentava le caratteristiche richieste dal punto 7) della normativa in vigore e non soddisfaceva, pertanto, il precetto normativo. Tanto è vero che l'Avv. Andrea Corradino, nella richiamata sua qualità di V. Presidente della società Spezia Calcio S.r.l., aveva dichiarato “siamo impossibilitati ad indicare un soggetto”. Finalità e scopo della norma, come ben sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non era e non è quello di individuare il legale rappresentante della società, bensì quello di provvedere al deposito nel termine prescritto, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, della scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri. A questo onere i deferiti non hanno ottemperato, né a tal fine sono di supporto le documentazioni prodotte dalla ricorrente in sede di giudizio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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