F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 13) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. JACOPETTI ALDO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3506/279PF10 11-1/SP/MG DEL 6.12.2010 – PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 13) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. VOLPI GABRIELE; DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. JACOPETTI ALDO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3506/279PF10 11-1/SP/MG DEL 6.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011) Con atto di deferimento del 6.12.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) signor Gabriele Volpi, Presidente e Legale rappresentante della società Spezia Calcio S.r.l.; 2) signor Aldo Jacopetti, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Spezia Calcio S.r.l.; 3) società Spezia Calcio S.r.l.; per rispondere:  i sigg.ri Volpi e Jacopetti della violazione di cui all'art. 1 C.G.S. comma 1 in relazione ai punti 11), 12) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver rispettato il termine dei due giorni precedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica per il deposito delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A), del Vice Delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza – Steward (modulo 12); la società Spezia Calcio S.r.l. per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione al comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. Come da Com. Uff. n. 45/CDN, pubblicato il 19.1.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato a Volpi Gabriele e Jacopetti Aldo la sanzione della inibizione per gg. 30 ed alla società Spezia Calcio S.r.l. la penalizzazione di 2 punti in classifica generale, da scontarsi nella stagione agonistica 2010/2011. Avverso la su citata delibera hanno proposto tempestivo ricorso i deferiti i quali hanno contestato la sussistenza degli addebiti loro mossi, concludendo, in via principale, per l'annullamento della decisione, declaratoria di inefficacia e/o revoca dell'atto di deferimento; in subordine, infliggendo una sanzione nella misura minore ed in ogni caso economica. Hanno rilevato nel merito che in data 4.8.2010, seppure trasmessi per errore ad una diversa struttura Federale (Commissione Criteri Infrastrutturali), si era provveduto, ben due giorni prima rispetto al termine ultimo del 6.8.2010, ad inviare al numero fax 06/8521409 la specifica documentazione relativa ai punti 11) (sia inerente il mod. 11 A che il mod. 11 B) e 12). In tal conseguenza, anche richiamando il principio del legittimo affidamento, ne deriva a loro avviso l'infondatezza degli addebiti formulati dal Procuratore Fderale. Osservano, altresì, che per quanto attinente alla Posizione Mod. 11/A, peraltro inoltrata tardivamente il 24.8.2010 e carente dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato a svolgere le specifiche funzioni, l'affermazione di responsabilità disciplinare è da ritenersi infondata in quanto la nomina dell'Arch. Diego Perfigli risale addirittura alla stagione sportiva precedente. In ordine alla Posizione Mod. 11/B sono state svolte analoghe osservazioni posto che il D'Andrea, sin dalla stagione sportiva precedente, aveva già conseguito il titolo di responsabile di funzione. Correlativamente, poi, alla Posizione Mod. 12, hanno eccepito che lo stesso era stato inviato, assieme agli altri documenti, in data 4.8.2010 e non 14.9.2010. Infine, quanto alla entità delle sanzioni irrogate, hanno rilevato la disparità di trattamento tra chi ha posto in essere quanto previsto dal Com. Uff. n. 117/A 2010 e chi, per contro, non ha assolutamente comunicato alcunché, vedendo, in entrambe le violazioni, irrogata la stessa sanzione, ovvero la penalizzazione in classifica. Derivandosi da ciò una ipotesi di remissione della questione alla Corte Costituzionale al fine di declaratoria della norma per evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Alla seduta del 23.2.2011, fissata avanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che, seppure dal report telefax prodotto dai ricorrenti e dal quale si evincerebbe l'invio del fax in data 4.8.2010, ciò, però, non ha riscontro nel report dell'Ufficio Federale destinatario. Questa divergenza è, però, priva di rilievo atteso che le relative schede informative di cui ai capi di incolpazione, come, infatti, accertato dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, il modulo 11/A non risulta corredato dal necessario atto di nomina, mentre nel modulo 11/B, relativo al Vice Delegato alla sicurezza, è stato indicato un soggetto che ha acquisito i previsti requisiti di formazione solo in data 18.9.2010, il modulo 12 è stato trasmesso il 14.9.2010. Ne consegue, pertanto, che anche nella ipotesi in cui le schede fossero state trasmesse e/o ricevute il 4.8.2010, le stesse devono ritenersi incomplete o inidonee. E', quindi, provato in atti che i ricorrenti, nel termine dei due giorni antecedenti la prima gara ufficiale, non hanno depositato e/o trasmesso le schede informative di cui ai punti 11 e 12 del Titolo III del Com. Uff. n. 117/A/2010, avendo gli stessi provveduto al deposito del modulo 11/A con fax del 24.8.2010 e dei moduli 11/B e 12 soltanto il 14.9.2010. Rilievo, questo, ritenuto dalla Commissione Disciplinare Nazionale di natura assorbente e che questa Corte condivide e dal quale non intende discostarsi. Alcun fondamento, inoltre, ha l'ulteriore motivo di doglianza dei ricorrenti secondo cui il Delegato ed il Vice Delegato alla sicurezza avevano in precedenza svolto le stesse funzioni presso la Società, posto che, come sopra menzionato, la Società non ha ottemperato all'onere del deposito delle relative schede informative, unitamente ai documenti richiesti, nel termine normativamente previsto e ciò al fine della concessione della licenza per il Campionato 2010/2011. Omissione, questa, dalla quale deriva la responsabilità disciplinare dei signori Volpi Gabriele e Jacopetti Aldo, rispettivamente Presidente e legale rappresentante della Società e Amministratore Delegato della stessa e, a titolo di responsabilità diretta, anche della società Spezia Calcio S.r.l. Corrette e conformi alla normativa vigente appaiono, infine, le sanzioni irrogate, ovvero, come evidenziato in prime cure, un punto di penalizzazione per l'omesso deposito dei distinti moduli 11/A (Delegato alla Sicurezza) e 11/B (Vice Delegato) e altro punto di penalizzazione con riferimento al modulo 12. Da ciò deriva, pertanto, l'inaccoglibilità della richiesta formulata dalla società di commutare in ammenda la sanzione della penalizzazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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