F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 10) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. GOZZI ANTONIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3335/268PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. NN. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 10) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. GOZZI ANTONIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA SOCIETÀ VIRTUS ENTELLA S.R.L.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3335/268PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010 – PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AI COM. UFF. NN. 117/A DEL 25.5.2010 E 71/A DEL 9.8.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011) Il Procuratore Federale con atto in data 7.12.2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Antonio Gozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Virtus Entella S.r.l. e la società Virtus Entella S.r.l. per rispondere delle seguenti incolpazioni: - il signor Antonio Gozzi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, e con riferimento al termine stabilito dal Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.2010 (stabilito dal citato Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010), le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (modulo 11A ed al Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dai documenti relativi alle nomine dei soggetti indicati; - la società Virtus Entella S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 30.11.2010 osservava che dagli atti del procedimento risultava che, nel termine stabilito dal Com. Uff. n. 71/A del 9.8.2010, la Virtus Entella S.r.l. depositava le schede informative relative al delegato alla sicurezza nonché al vice delegato alla sicurezza, incomplete in quanto prive dei documenti relativi alla nomina di tali soggetti. Tuttavia, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionitici 2010/2011, in caso di concessione della licenza, l'inosservanza degli ulteriori termini, costituisce illecito disciplinare e ciò è sanzionato dagli Organi di Giustizia Sportiva. Le giustificazioni addotte dai deferiti non apparivano sufficienti ad escludere il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti. Tale comportamento antiregolamentare è imputabile al signor Antonio Gozzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Virtus Entella S.r.l., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la suddetta società. Delle violazione suddette è chiamata a rispondere la Virtus Entella S.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, veniva puntualizzato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11/A per il delegato alla sicurezza e 11/B per gli addetti alla sicurezza-steward - non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III - Criteri sportivi e organizzativi - di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di 1 solo punto di penalizzazione. Dalle suesposte considerazioni la Commissione comminava le seguenti sanzioni. - al signor Antonio Gozzi l'inibizione per giorni 30; - alla Virtus Entella S.r.l. la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso. Impugnava la decisione sia la Virtus Entella che il signor Gozzi. La norma applicabile nel caso di specie è la seguente: - punto 11 del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi del sistema delle Licenze Nazionali per l’Ammissione ai Campionati Professionisti 2010/2011, secondo il quale le società devono “depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e la possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18.3.1996 e successive modifiche, in materia di sicurezza di impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30.6.2010, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due gironi antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica.” La Corte non ritiene meritevole di accoglimento le pur apprezzabili, diffuse argomentazioni del reclamante. Nell'atto di impugnazione invero viene esposta una interpretazione sistematica della normativa che è stata disattesa dalla interessata, offrendo una opinione apprezzabile ma che non supera il preciso ed inequivoco dettato normativo. Nella specie invero la Virtus Entrella non ha supportato l'indicazione del Delegato e del Vice Delegato alla Sicurezza con i necessari documenti relativi alle nomine dei soggetti, così come puntualmente riportato nelle disposizioni sopra ricordate. Di qui l'inevitabile sanzione comminata sul punto dalle disposizioni vigenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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