F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 4) RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3369/280PF10-11/SP/GB DELL’1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 23 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 1 Aprile 2011 4) RICORSO DELL’U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3369/280PF10-11/SP/GB DELL’1.12.2010 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011) Con atto dell’1.12.2010, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il dott. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante p.t. della società Pergocrema, nonché la medesima società, per rispondere rispettivamente: - il signor Bucci della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011 (di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010); - la società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per il comportamento ascritto al proprio rappresentante legale. A quest’ultimo veniva, in particolare, addebitato il deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 (“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), della scheda informativa del Vice Delegato alla sicurezza (modulo 11B) indicante un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la pronunzia impugnata, dichiarava che il deferimento era fondato e che meritava di essere accolto, risultando documentalmente provato che la Società aveva indicato, nella scheda informativa dedicata al Vice Delegato alla sicurezza, un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente. Ne conseguiva che i deferiti venivano giudicati responsabili dei comportamenti ascritti e per l’effetto veniva inflitto un punto di penalizzazione alla società per responsabilità diretta, da scontarsi in classifica generale nella corrente Stagione Sportiva, mentre al signor Bucci veniva irrogata la sanzione dell’inibizione di giorni trenta. Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo la società Pergocrema, limitatamente alla sanzione della penalizzazione, deducendo la non perseguibilità dei comportamenti per cui è causa. Più precisamente, l’imperfetta comunicazione della scheda relativa alla figura obbligatoria sopraindicate poteva configurarsi, al più, come una mera irregolarità formale, e non certamente sostanziale, peraltro tempestivamente sanata, entro il termine del 13.8.2010, dall’invio via fax di una nota di rettifica riportante l’indicazione di un nuovo nominativo del Vice Delegato per la sicurezza, nella persona del signor Giuseppe Ganci, dotato di tutti i requisiti normativamente previsti. In via del tutto gradata e per mero tuziorismo difensivo, si chiedeva di contenere la sanzione inflitta nei limiti dell’ammenda pecuniaria, dato il carattere indiscutibilmente parziale e/o momentaneo della contestata violazione, a cui doveva aggiungersi l’atteggiamento incondizionatamente collaborativo e sincero tenuto dai rappresentanti del Sodalizio sportivo reclamante, rilevante anche ai sensi dell’art. 24 C.G.S.. All’udienza di discussione sia la reclamante che la Procura Federale insistevano, rispettivamente, per l’accoglimento ed il rigetto del reclamo. Il reclamo merita accoglimento. Se violazione vi è stata, infatti, essa assume connotati meramente formali, nel senso che era meritevole di regolarizzazione, avendo eventualmente riguardo alla sola documentazione di corredo allegata, mentre non è stato efficacemente contestato dalla parte requirente che nel termine prescritto il sodalizio cremasco abbia inviato via fax un nuovo nominativo di Vice Delegato, dotato, questa volta, dei requisiti formativi prescritti. Non essendosi sostanzialmente integrata la violazione del punto 11) del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, ove si fa espresso cenno ai requisiti di formazione di cui debbono essere in possesso le figure del Delegato e del Vice Delegato in questione, non possono conseguentemente applicarsi le sanzioni previste ai sensi dell’ultimo punto del medesimo Titolo III. In conclusione, il reclamo va accolto, con restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it