F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 23 Marzo 2011 2) RICORSO DELL’ATLETICO AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SANGUINETTI MAURICIO SEGUITO GARA PIANESE/ATLETICO AREZZO DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 23 Marzo 2011 2) RICORSO DELL’ATLETICO AREZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SANGUINETTI MAURICIO SEGUITO GARA PIANESE/ATLETICO AREZZO DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011) Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011, irrogava a carico di Sanguinetti Mauricio la sanzione della squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “ per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione assumendo altresì che il Giudice Sportivo si sarebbe pronunciato in base al rapporto di un assistente di gara che avrebbe mal interpretato il gesto del Sanguinetti, valutandolo come schiaffo al volto dell’avversario. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dagli atti del procedimento e che la sanzione inflitta è contenuta nel minimo edittale.. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Atletico Arezzo di Arezzo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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