F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 6. RICORSO POLISPORTIVA ARIES MONTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE PATRIZI SEGUITO GARA ARIES/ROMANO DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 del 27.10.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria– Com. Uff. n. 51 del 3.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 6. RICORSO POLISPORTIVA ARIES MONTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE PATRIZI SEGUITO GARA ARIES/ROMANO DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 del 27.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria– Com. Uff. n. 51 del 3.12.2010) Con atto del 9.12.2010, la società Polisportiva Aries Montone proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 3.12.2010 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria che aveva irrogato le seguenti sanzioni: 1) squalifica del calciatore Patrizi Daniele fino al 31.12.2013; 2) squalifica del calciatore Bucaioni Paolo per 6 gare; 3) squalifica del dirigente, Bani Filippo fino al 26.12.2010. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la società Polisportiva Aries Montone si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Aries Montone di Montone (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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