F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 2. RICORSO A.S.D. SANVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICCOLO MARCO SEGUITO GARA SANVITESE/SAN PAOLO PADOVA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 2. RICORSO A.S.D. SANVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICCOLO MARCO SEGUITO GARA SANVITESE/SAN PAOLO PADOVA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010) A seguito del ricorso proposto dalla A.S.D. Sanvitese avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, con la quale veniva irrogata al calciatore Marco Piccolo, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive; la C.G.F. ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, irrogava a carico di Marco Piccolo, giocatore della società Sanvitese, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara accompagnate da espressione blasfema”. Preso atto che nel reclamo, pur ammettendo la frase blasfema, si censura la decisione assumendo che espressioni irriguardose erano state rivolte dal Piccolo ai suoi compagni di gioco e non all’arbitro e chiedendo pertanto la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dal rapporto dell’arbitro. Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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