F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 1. RICORSO CALCIATORE BILLIO PATRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/NUOVA VEROLESE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 23 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 4 Gennaio 2011 1. RICORSO CALCIATORE BILLIO PATRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/NUOVA VEROLESE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010) Il provvedimento impugnato, nella sua motivazione a carico del Brillio, gli imputa come comportamento meritevole della sanzione comminata: “per avere, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, protestato vivacemente e poggiategli entrambe le mani sul petto, sospinto il Direttore di gara facendolo arretrare di circa un metro”. Il ricorrente ammette nel suo gravame di essersi rivolto all’arbitro con toni accesi, bloccandone le mani e solo temporaneamente l’avambraccio, anche con riferimento all’intento di evitare la ammonizione che stava per essere comminata ad un suo compagno di squadra: sostiene, però, che, per effetto di una casuale spinta ricevuta a tergo, egli aveva del tutto involontariamente finito per imprimere, a propria volta, un urto al Direttore di gara. Sicchè il suo comportamento non integrerebbe gli estremi di una condotta violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S., ma tutt’al più quella di una condotta ingiuriosa o irriguardosa che in base alla lett. a) della medesima disposizione prevede una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Ora, va rilevato anzitutto, ed in via generale, quanto alla ricostruzione della vicenda la privilegiata efficacia probatoria che l’art. 35 dello stesso codice attribuisce ingenere ai rapporti degli arbitri. Può agevolmente osservarsi, comunque, che la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente non appare suffragata nella sua ricostruzione dei fatti dal benché minimo elemento di prova e tanto meno dalla indicazione dell’autore della asserita spinta, la cui identificazione non avrebbe dovuto comportare in concreto eccessiva difficoltà, trattandosi verosimilmente di altro calciatore partecipante alla gara sotto i colori della stessa squadra. Ciò premesso, quanto alla misura della sanzione, è inoltre da tener presente la maggiore responsabilità che gravava sul Brillio, atteso il suo ruolo di capitano ed i più intensi doveri che in tale veste gravavano sulle sue spalle. Il ricorso merita, pertanto, di essere respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Billio Patrizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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