F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 28 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 QUALE PRIMA RINUNCIA; CORRISPONDERE ALLA SOC. PINO DI MATTEO C5 L’IMPORTO DI € 250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, INFLITTE SEGUITO GARA PINO DI MATTEO/TORRE MAGLIANO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 28 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. TORRE MAGLIANO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 QUALE PRIMA RINUNCIA; CORRISPONDERE ALLA SOC. PINO DI MATTEO C5 L’IMPORTO DI € 250,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE, INFLITTE SEGUITO GARA PINO DI MATTEO/TORRE MAGLIANO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011). L'incontro Pino di Matteo/Torre Magliano, in calendario il 23.1.2011 per il Campionato Under 21 di Calcio a 5, non veniva disputato a causa della mancata comparizione della squadra ospitata; di ciò dava atto l'arbitro nel suo referto per cui il competente Giudice Sportivo, considerato che la relativa società non aveva fornito, al riguardo, giustificazione alcuna, infliggeva alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 300,00, imponendole altresì di risarcire la società ospitante delle spese sostenute, quantificate in € 250,00, per l'organizzazione della partita (Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011). Detta decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dall'A.S.D. Torre Magliano la quale si duole di essere stata ingiustamente perseguita precisando e di non aver potuto raggiungere la sede dell'incontro per causa di forza maggiore e, segnatamente, per un'abbondante ed improvvisa nevicata che aveva reso impraticabili le vie di comunicazione della zona e di aver tempestivamente tentato di avvisare a mezzo fax trasmesso alle ore 19:36 del 22.1.2011, del quale produceva copia, la Divisione Calcio a 5 del sopraggiunto impedimento. Ha chiesto,pertanto l'annullamento della delibera gravata. L'appello è fondato e va accolto. E' notorio - e confermato dal ritaglio di stampa allegato al reclamo - che all'epoca del fatto la regione molisana, per le particolari e difficili condizioni climatiche rimase per più giorni praticamente paralizzata, sicchè la mancata comparizione della reclamante non dipese da un atto di rinuncia volontario, bensì da ostativi ed insuperabili fattori esterni ad essa non ricollegabili, fattori che concretano, all'evidenza, l'esimente prevista dall'art. 55, comma 1 N.O.I.F.. Peraltro non può negarsi che,come prova la produzione documentale in atti, la ricorrente fece tutto il possibile per contattare ed informare la propria Divisione, non riuscendovi presumibilmente a causa delle difficoltà di comunicazione, anche telefoniche, create dalla perturbazione in corso. Ne deriva che nessun addebito può essere mosso alla stessa, sicchè le decisioni adottate dal primo giudice sulla sola base dei riscontri deducibili dal rapporto arbitrale, vanno annullate e gli atti trasmessi alla competente Divisione per le conseguenziali determinazioni. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Magliano Calcio a 5 di Santa Croce di Magliano (Campobasso), annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti alla competente Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti consequenziali. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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