F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 28 Febbraio 2011 1) RICORSO DEL NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 350,00 E DI € 50,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 54 del 27.1.2011).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 28 Febbraio 2011 1) RICORSO DEL NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 350,00 E DI € 50,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 54 del 27.1.2011). Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 27.1.2011, ha inflitto le sanzioni delle ammende di € 350,00 ed € 50,00 alla società Napolicalcio Femminile e Altro. Tale decisione veniva assunta perché durante il primo tempo dell’incontro Pink Sport Time/Napolicalcio Femminile e Altro disputatasi il 22.1.2011, un sostenitore della società sanzionata rivolgeva frasi offensive e ingiuriose nei confronti del direttore di gara e delle calciatrici avversarie assumendo un atteggiamento intimidatorio e provocatorio tale da determinare una rissa che induce l’arbitro a sospendere la gara per circa due minuti e per aver causato ritardo all’inizio dell’incontro. Avverso tale provvedimento la società Napolicalcio Femminile e Altro ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’8.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Napolicalcio Femminile e altro di Napoli dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it