F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 28 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO O./GIACOMENSE DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 28 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO O./GIACOMENSE DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Celano F.C. Olimpia ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 2^ Divisione Celano/Giacomense, veniva inflitta alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00 “perché i propri sostenitori, al termine della gara, indirizzavano verso l’arbitro che rientrava negli spogliatoi reiterate frasi offensive e numerosi sputi che lo raggiungevano sul viso e sul petto”. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione alla circostanza dell’impossibilità dell’evento contestato in dipendenza della distanza tra gli spalti ed il terreno di gioco dello stadio di Celano, ulteriormente aumentata dall’allungamento del tunnel in plexigas. Chiedeva pertanto la riduzione della sanzione disciplinare in maniera più congrua rispetto ai fatti realmente accaduti. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento dei sostenitori del Celano risulta dal referto arbitrale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L’Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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