F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 28 Febbraio 2011 2) RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 25.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 28 Febbraio 2011
2) RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/COSENZA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 25.1.2011)
Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Prima Divisione Taranto/Cosenza, disputata il 23.1.2011. La decisione impugnata si basa sulla seguente motivazione: “per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di persone non autorizzate; h persone non identificate, ma riconducibili alla società, sostavano nei pressi della panchina per l’intero primo tempo di gara; perché propri sostenitori più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il Ministro dell’interno e le forze dell’ordine.” La parte reclamante sostiene che dal provvedimento sanzionatorio e dai referti della Procura Federale e del Direttore di gara non emergono le generalità dei soggetti ritenuti indebitamente presenti negli spogliatoi e presso la panchina del Taranto. Tale circostanza è ininfluente, ai fini della concreta configurazione dell’illecito, perché è puntualmente accertato che si trattasse di persone estranee all’elenco dei soggetti autorizzati alla presenza. Parimenti, risulta comprovato che tali persone fossero comunque collegate alla società reclamante. In relazione ai fatti contestati, peraltro, la ricorrente deduce che la sanzione irrogata sia, nel complesso, eccessiva e sproporzionata. Il collegio ritiene che i fatti, come descritti dai rapporti degli organi federali, debbano essere assoggettati ad una sanzione più contenuta, complessivamente rideterminata in € 5.000,00. In particolare, va considerata la circostanza che la presenza di soggetti estranei negli spogliatoi e nelle adiacenze della panchina del Taranto costituisce un’infrazione sotanzialmente unitaria, ancorché manifestata in due successivi episodi. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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