F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 28 Febbraio 2011 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/SUDTIROL DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 10 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 28 Febbraio 2011
1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/SUDTIROL DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 103/DIV del 18.1.2011)
Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Prima Divisione Salernitana/Südtirol, disputata il 16.1.2011. La decisione contestata è così motivata: “Perché propri sostenitori entravano durante il secondo tempo di gara nel settore curva sud dello stadio, forzando l’ingresso, nonostante l’opposizione delle forze dell’ordine e dopo aver contestato verbalmente la società, lanciavano sul terreno di gioco due bengala e una lattina piena di birra, senza conseguenze; gli stessi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore e sul terreno di gioco alcuni petardi di notevole potenza, uno dei quali esplodendo fragorosamente nei pressi di un calciatore della società ospitante, in fase di riscaldamento, ne provocava lo stordimento, che veniva superato con l’intervento dei sanitari, costringendo l’arbitro ad una breve sospensione dalla gara.” La società ricorrente sostiene che i fatti siano “frutto di una manifestazione di dissenso verso il presidente e la società”. Tale circostanza, peraltro, non risulta affatto idonea ad eliminare o attenuare la responsabilità della società. Al contrario, questo dato accentua ulteriormente il collegamento tra gli episodi in questione e la tifoseria della società Salernitana. Per le stesse ragioni, non può incidere sulla gravità degli episodi sanzionati, l’affermazione secondo cui si tratterebbe di episodi diretti ad attuare una violenta contestazione nei riguardi dell’azionista “di riferimento” della società. Sotto altro profilo, la reclamante deduce che i fatti si sarebbero verificati, almeno nella loro fase iniziale, prima dell’inizio della gara e all’esterno dello stadio, quando il servizio d’ordine era garantito dalla locale Questura e “ingestibile dalla società”. Questo argomento non è persuasivo, poiché anche al di fuori dello stadio sussiste l’obbligo della società di assicurare che i sostenitori non commettano atti di violenza. Senza dire, poi, che l’episodio più grave si è manifestato proprio durante la gara e all’interno del terreno di gioco. Da ultimo, la società reclamante contesta l’entità della sanzione. Neanche tale deduzione è fondata. L’ammenda di € 5.000,00, infatti, è ragionevolmente ed equamente correlata agli episodi accertati, anche tenendo conto delle precedenti infrazioni già ascritte alla società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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