F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 27 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 28 Febbraio 2011 2) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 AL CALCIATORE COLAIANNI RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTING MODUGNO FC/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 15.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 27 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 28 Febbraio 2011 2) RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 AL CALCIATORE COLAIANNI RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTING MODUGNO FC/CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 15.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011) Nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, l’A.S.D. Sporting Modugno F.C. ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in relazione alla gara Modugno/Giovinazzo del 15.1.2011, di cui al Com. Uff. n. 353 del 19.1.2010. Con tale decisione la ricorrente è stata sanzionata con l’ammenda nella misura di € 1.500,00 per ingiurie, minaccie ed indebito ingresso sul campo da gioco di proprie sostenitori che, inoltre, partecipavano attivamente a scontri fra calciatori, ed è stato altresì squalificato fino al 30.4.2011 il calciatore Raffaele Colaianni per aver colpito a fine gara un avversario ed alcuni sostenitori avversari. A fondamento del proposto gravame la ricorrente sostanzialmente deduce uno svolgimento dei fatti diverso da quello refertato, assumendo l’esistenza di una provocazione che non risulta dal rapporto arbitrale, ed un riferimento incompleto degli avvenimenti in quanto, sempre a dire della ricorrente, gli arbitri, rientrati di corsa negli spogliatoi, non avrebbero potuto assistere al loro intero svolgimento. Il ricorso così motivato non merita accoglimento: secondo fondamentale e indiscusso principio dell’ordinamento processuale sportivo, il rapporto arbitrale costituisce prova privilegiata in giudizio e non è consentito considerare i fatti diversamente per come proposti dalla refertazione, salvo che quest’ultima presenti incongruenze e contraddizioni. Nel caso di specie il rapporto riferisce, per di più in maniera molto dettagliata, tutte le condotte sanzionate, senza alcuna incoerenza nell’esposizione, così determinando la reiezione del ricorso. D’altronde, l’assunto della ricorrente, secondo il quale gli arbitri sarebbero stati “testimoni solo in parte” dei fatti, appare argomentazione irrilevante dal momento che i comportamenti sanzionati sono soltanto quelli caduti sotto la percezione arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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