F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 27 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 28 Febbraio 2011 1)RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA SEGUITO GARA LIBERTAS SCANZANO/SPORTING MODUGNO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 27 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 28 Febbraio 2011
1)RICORSO A.S.D. SPORTING MODUGNO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA SEGUITO GARA LIBERTAS SCANZANO/SPORTING MODUGNO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011)
L'A.S.D. Sporting Modugno, militante nel Campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5, ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011) che le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 750,00 ritenendola oggettivamente responsabile di comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dalla propria tifoseria e da persona qualificatasi come suo presidente ai danni della terna arbitrale in occasione della gara Libertas Scanzano/Sporting Modugno disputata l'8.1.2011. Contesta la descrizione dei comportamenti antiregolamentari descritta nel referto e prospetta una diversa versione dell'accaduto sostenendo che il tutto si sarebbe limitato ad una serie di proteste esternate in maniera ''civile ed educata'' e chiede una riduzione dell'ammenda da lei ritenuta eccessiva. La doglianza può trovare ingresso ma non per le ragioni dedotte dalla reclamante. Va anzitutto chiarito che la puntuale refertazione del direttore di gara, costituente, com'è noto, fonte privilegiata di prova, non può essere in alcun modo contrata dalle apodittiche affermazioni rassegnate con i motivi di gravame. Ciò posto è tuttavia da ricordare che, per costante giurisprudenza di questo collegio, nella valutazione della giusta afflittività delle sanzioni pecuniarie e quindi della loro quantificazione, deve tenersi presente, tra l'altro, se le stesse siano proporzionate, sia per difetto che per eccesso, alla potenzialità economica delle incolpate, potenzialità che si desume e dalla loro collocazione nel comparto, professionistico o dilettantistico, di appartenenza e, quindi, dalla categoria in cui operano agonisticamente. Ora, è opinione di questa Corte che la sanzione applicata dal primo giudice ad una società dilettantistica che svolge la propria attività sportiva in un campionato, quello di Serie B, non di primo livello, sia particolarmente onerosa per cui dev'essere ridotta e contenuta in una misura più equa che si reputa determinare in € 600,00. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Modugno F.C. di Modugno (Bari) riducendo a € 600,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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