F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 18 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 28 Febbraio 2011 1. RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE 2009 SSD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PULCINI MARCO SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CIVITANOVESE CALCIO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 18 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 28 Febbraio 2011
1. RICORSO DELLA SAMBENEDETTESE 2009 SSD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PULCINI MARCO SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CIVITANOVESE CALCIO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011)
La società Sambenedettese 2009 SSD proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Pulcini Marco a seguito della gara Sambenedettese/Civitanovese Calcio del 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 7.1.2011). Dalle risultanze dell’istruttoria camerale, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure, anzi appare grave e palese il fatto oggettivo dell’avvicinarsi del calciatore all’assistente tanto da arrivare a contatto le due teste (altezza della tempia) che questa Corte ritiene del tutto provata la violazione normativa in merito ai fatti contestati (considerando anche il linguaggio usato dallo stesso calciatore) e condivisa la motivazione a sostegno del provvedimento impugnato, respinge, pertanto, il ricorso proposto dalla Sambenedettese 2009 SSD. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Sambenedettese 2009 SSDRL di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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