F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011 5) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 26.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011 5) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARLETTA/VIAREGGIO DEL 21.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 74/DIV del 26.11.2010) La società S.S. Barletta Calcio presenta un ricorso nel quale chiede a questa Corte la correzione del preteso errore nel quale sarebbe incorso l’arbitro della partita Viareggio/Ternana del 17 novembre scorso. Richiamando il Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010, nel quale si registra l’ammonizione del calciatore Massoni Leonardo della società Esperia Viareggio, e una serie di documenti filmati e di articoli giornalistici, la società Barletta ricorrente ritiene di essere stata danneggiata da un errore di persona nella registrazione dell’ammonizione, che avrebbe dovuto – sempre ad avviso della ricorrente – colpire un altro giocatore, già diffidato. Ne sarebbe derivata la mancata squalifica del calciatore Castiglia del Viareggio, il quale invece ha preso parte alla gara successiva, che si è svolta proprio tra Viareggio e Barletta. La Corte rileva che la società Barletta Calcio non ricorre contro un preciso provvedimento del Giudice Sportivo, né tiene conto, nel proprio ricorso, della pronuncia dello stesso Giudice Sportivo che, nel Com. Uff. n. 74/DIV del 26 novembre scorso, ha respinto lo stesso reclamo. Dà atto che la stessa società Barletta ha poi presentato un ulteriore ricorso, questa volta contro il citato provvedimento del Giudice Sportivo. Non risulta che il ricorso sia stato comunicato alla controparte. La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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