F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011 4) RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. IACONI OSVALDO SEGUITO GARA REGGIANA/BASSANO VIRTUS DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011
4) RICORSO DEL BASSANO VIRTUS 55 ST S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. IACONI OSVALDO SEGUITO GARA REGGIANA/BASSANO VIRTUS DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010)
La società Bassano Virtus 55 S.r.l. ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico emanato con il Com. Uff. n. 75/DIV del 30.11.2010, con il quale il tecnico Osvaldo Jaconi è stato squalificato per 2 gare effettive in séguito all’espulsione ricevuta durante la partita disputata il 29.11.2010 contro la Reggiana. Ricostruito l’episodio che ha indotto all’espulsione in termini difformi da quanto riportato nel referto di gara, e non senza aver lamentato l’esclusione della prova TV in casi come questo, il ricorso conclude richiedendo la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata. Adduce l’errata percezione da parte dell’arbitro delle parole pronunciate dall’allenatore Jaconi; il suo buon comportamento e le scuse pronunciate nel corso di un’intervista televisiva subito dopo la fine della partita; le scuse avanzate dalla società all’arbitro; la lunga carriera dello stesso Jaconi, durante la quale non si sarebbero verificati episodi analoghi. La C.G.F. ricorda che il giudizio sportivo riflette il carattere del gioco del calcio, che si assoggetta, fra l’altro, a regole che prevedono l’accettazione della versione dei fatti riportata dall’arbitro negli atti di gara, escludendo diverse ricostruzioni che possono derivare da ogni altra fonte. D’altra parte osserva che dal referto di gara il tenore del comportamento contestato al signor Jaconi non appare di gravità tale da porre nel nulla le ragioni addotte nel ricorso per l’attenuazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 ST S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione inflitta al Sig. Iaconi Osvaldo ad 1 giornata effettiva di gara ed ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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