F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011 3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO RICHIESTA DI CORREZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARA DI RECUPERO VIAREGGIO/TERNANA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 09 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 28 Febbraio 2011 3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO RICHIESTA DI CORREZIONE SANZIONI DISCIPLINARI GARA DI RECUPERO VIAREGGIO/TERNANA DEL 17.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 68/DIV del 18.11.2010) La società S.S. Barletta Calcio ricorre contro la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che, con il Com. Uff. n. 74/DIV del 26.11.2010, ha respinto il reclamo della stessa società ricorrente, che chiedeva la revisione dei provvedimenti disciplinari emanati dallo stesso Giudice Sportivo con il precedente Com. Uff. n. 68/DIV del 18 novembre. Ad avviso della ricorrente, l’arbitro della partita Viareggio/Ternana del 17 novembre scorso sarebbe incorso in errore nell’annotazione di un’ammonizione, che sarebbe stata inflitta sul campo al calciatore Castiglia, ma registrata a carico del calciatore Massoni Leonardo, della società Esperia Viareggio. Allegando una serie di documenti filmati e di articoli giornalistici, la Società Barletta ricorrente ritiene di essere stata danneggiata da tale preteso errore di persona nella registrazione dell’ammonizione, che avrebbe dovuto – sempre ad avviso della ricorrente – colpire il calciatore Castiglia, già diffidato. Dall’errore sarebbe derivata la mancata squalifica del calciatore Castiglia del Viareggio, il quale invece ha preso parte alla gara successiva, che si è svolta proprio tra Viareggio e Barletta. Nel suo citato comunicato 74/DIV del 26 novembre il G.U. osserva che per verificare la versione sostenuta dalla società Barletta è stato richiesto un supplemento di referto al direttore di gara. In tale supplemento, reso per iscritto il giorno 25 novembre (atti carta 35) il direttore di gara conferma di aver effettuato tutte le verifiche previste, e che il nome degli ammoniti riportati sul referto corrisponde a quelli annotati sul taccuino di gara. Osserva inoltre che la società Barletta, estranea alla gara nella quale si sarebbe verificato il preteso scambio di persona, non è legittimata ad agire chiedendo la prova televisiva. Nel proprio ricorso a questa Corte di Giustzia Federale, la società Barletta non porta argomenti contrari a queste assorbenti osservazioni del Giudice Sportivo. Si richiama all’obbligo si comportamento leale previsto dall’art. 1 C.G.S., lamentando l’inerzia della società Viareggio, che non avrebbe segnalato il preteso errore di persona commesso dall’arbitro. La C.G.F. osserva preliminarmente che il ricorso non è stato tempestivamente comunicato alla controparte, il che è sufficiente per determinarne l’inammissibilità. In ogni caso, nel merito, osserva che la l’ordinamento sportivo prevede il ricorso a prove televisive o fotografiche soltanto laddove i documenti ufficiali di gara tacciano in merito a un episodio rilevante, oppure nel caso di scambio di persona, che assoggetterebbe a sanzione un tesserato estraneo ai fatti descritti nei documenti di gara. In quest’ultima ipotesi, che si dovrebbe inverare nel caso in questione, è evidente che il ricorso debba provenire dal calciatore ingiustamente sanzionato o dalla sua società. E’ perciò da escludersi che una società terza abbia titolo a ricorrere per il preteso scambio di persona verificatosi in una gara alla quale non ha partecipato. Gli articoli giornalistici allegati sono poi comunque esclusi dal materiale probatorio ammesso nel giudizio sportivo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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