• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’A.C. ANCONA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009, ASCRITTA AI SIGNORI GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI ED ENRICO PITOCCHI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.C. ANCONA S.P.A., – NOTE 4085//477PF09-10/SP/BLP E 4117/478PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’A.C. ANCONA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009, ASCRITTA AI SIGNORI GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI ED ENRICO PITOCCHI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.C. ANCONA S.P.A., - NOTE 4085//477PF09-10/SP/BLP E 4117/478PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)
All’esito dell’esame delle note in data 10 novembre 2009 ed in data 18 gennaio 2010 inviate dalla CO.VI.SO.C., con le quali è stato comunicato che l’A.C. Ancona S.p.A. non ha fatto pervenire alla citata Commissione di Vigilanza la documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 entro il termine perentorio del 2 novembre 2009, il Procuratore Federale, rilevato che tale inadempimento integra la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S., in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del Com. Uff. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, n. 142/A, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) i signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti e Enrico Petocchi, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato dell’A.C. Ancona S.p.A per le violazioni appena descritte; 2) gli stessi signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti e Enrico Petocchi, per la violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, C.G.S., in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del Com. Uff. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, n. 142/A, per non aver pagato gli emolumenti a vari tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009; 3) i signori Giorgio Paolo Raffaele Perrotti e Giorgio Azzellino, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione dell’A.C. Ancona S.p.A e legale rappresentante della RSM Italy, soggetto responsabile del controllo contabile dell’A.C. Ancona S.p.A., per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non vera in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 entro i termini stabiliti dalle disposizioni federali; 4) l’A.C. Ancona S.p.A. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, comma 1 e 2, C.G.S., per la condotta ascritta ai propri amministratori e legali rappresentanti. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la decisione indicata in epigrafe, ritenuti provati e pacifici agli atti (i) il contestato inadempimento del mancato pagamento di emolumenti ed accessori a vari tesserati, (ii) l’esistenza del falso ideologico, costituito dalla non veritiera attestazione di aver eseguito detti pagamenti, e (iii) la buona fede del signor Azzellino, ha prosciolto quest’ultimo da ogni addebito ed ha inflitto le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 7 al signor Giorgio Paolo Raffaele Perrotti; inibizione di mesi 4 al signor Enrico Petocchi; penalizzazione di 1 punto in classifica all’A.C. Ancona S.p.A. da scontarsi nella corrente stagione sportiva; ammenda di € 20.000,00 all’A.C. Ancona S.p.A. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S., da parte della Commissione Disciplinare Nazionale e, conseguentemente, l’errata determinazione della sanzione minima in punti uno di penalizzazione inflitta all’A.C. Ancona S.p.A., in quanto, in sintesi, detta disposizione è diretta a punire autonomamente le due violazioni commesse dai dirigenti della stessa società sportiva escludendo la possibilità di considerare unitariamente, quale unico comportamento rilevante sul piano della sanzionabilità, le due condotte omissive in questione. Per quanto esposto, la Procura Federale ha richiesto di rideterminare la sanzione irrogata all’A.C. Ancona S.p.A., comminando la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica. L’A.C. Ancona S.p.A. ha provveduto a depositare memoria difensiva, con la quale ha richiesto di confermare la decisione di primo grado e, pertanto, di rigettare l’appello proposto dalla Procura Federale. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 12 marzo 2010, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per l’A.C. Ancona S.p.A., l’avv. Malagnini, i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nei propri scritti difensivi, chiedendone l’accoglimento. La Corte, esaminati gli atti, rileva che il reclamo presentato dalla Procura Federale è fondato e, pertanto, va accolto. Ed invero, il legislatore federale, al fine di dissipare alcuni dubbi interpretativi sorti in ordine all’art. 10, comma 3, C.G.S., ha modificato la richiamata disposizione, con pubblicazione avvenuta in Com. Uff. 134/A del 5 maggio 2009. Con tale innovazione sono stati distinti i due comportamenti omissivi in questione, mancato pagamento degli emolumenti e mancato pagamento degli accessori agli stessi, e sono state stabilite due autonome sanzioni, un punto di penalizzazione quale minimo edittale, per ognuna di esse. Pertanto, risultando pacifiche agli atti del procedimento le omissioni degli organi societari della A.C. Ancona S.p.A. e sussistendo, quindi, i presupposti per l’applicazione delle sanzioni stabilite dal novellato art. 10, comma 3, C.G.S., la richiesta formulata dalla Procura Federale deve essere accolta. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della squalifica di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.
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1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’A.C. ANCONA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009, ASCRITTA AI SIGNORI GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI ED ENRICO PITOCCHI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.C. ANCONA S.P.A., – NOTE 4085//477PF09-10/SP/BLP E 4117/478PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)"