F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010 2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’8 MARZO 2010 E L’AMMENDA DI EURO 10.000,00 NFLITTA AL SIG. GABRIELE ORIALI, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 13 Settembre 2010
2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’8 MARZO 2010 E L’AMMENDA DI EURO 10.000,00 NFLITTA AL SIG. GABRIELE ORIALI, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010, ha inflitto al signor Gabriele Oriali, la sanzione dell’inibizione fino all’8.3.2010 e l’ammenda di € 10.000,00.
Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Internazionale/Sampdoria del 20.2.2010, l’Oriali contestava ripetutamente la presenza dei collaboratori della Procura Federale, collocatisi nei pressi delle panchine di entrambe le squadre; infrazione rilevata dalla Procura Federale; con recidiva reiterata. Avverso tale provvedimento la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.2.2010. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 9.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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