F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010 3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/LECCE DEL 23.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 241 del 24.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010
3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/LECCE DEL 23.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 241 del 24.3.2010)
La società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 241 del 24 marzo 2010, con la quale è stata inflitta alla reclamante a seguito della gara Salernitana/Lecce del 23 marzo 2010 l’ammenda di € 4.000,00 "per aver omesso di impedire la permanenza sulla panchina aggiuntiva, durante l'intera gara, di persona non autorizzata che, al termine della gara, rivolgeva all'Arbitro un espressione ingiuriosa" . La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, in via principale l’annullamento dell'ammenda inflitta, in quanto il collaboratore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., signor D'Andrea Salvatore, era inserito nell'elenco della panchina aggiuntiva presentato regolarmente all'arbitro. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, accoglie il reclamo presentato, annulla la sanzione inflitta e rimette gli atti al Giudice di I° grado ai fini dell'accertamento della responsabilità personale del soggetto D'Andrea Salvatore che risultava autorizzato a stare sulla panchina aggiuntiva, ma che risulta aver profferito frasi ingiuriose al direttore di gara come risulta dal referto dell'arbitro stesso. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Salernitana F.C. S.p.A. di Salerno, annulla la delibera impugnata rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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