F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010 4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ROBERTO BOTTEGA A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010
4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ROBERTO BOTTEGA A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010, ha inflitto al signor Roberto Bottega la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 20.4.2010. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’intervallo dell’incontro Juventus/Atalanta del 28.3.2010, il Bottega, nel sottopassaggio che addiceva agli spogliatoi, ha rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni ingiuriose. Avverso tale provvedimento la società F.C. Juventus S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.3.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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