F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE; SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. VITALE GIUSEPPE, SEGUITO GARA EMPOLI/LECCE DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 217/CGF 09 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 54/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE; SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. VITALE GIUSEPPE, SEGUITO GARA EMPOLI/LECCE DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010, ha inflitto la sanzione: - della squalifica per 1 gara effettiva inflitta al signor Salvatore Campilongo; - della squalifica per 1 gara effettiva inflitta al signor Giuseppe Vitale; Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Empoli/Lecce del 2.4.2010, in momenti diversi, sia il Campilongo che il Vitale hanno profferito un’espressione blasfema rilevate dal collaboratore della Procura Federale. Avverso tale provvedimento la società Empoli F.C. S.p.A. ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.4.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 9.4.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’Empoli F.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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