F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 4) RICORSO DEL CALC. MERINO RAMIREZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/MANTOVA DELL’1.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF 14 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 13 Settembre 2010 4) RICORSO DEL CALC. MERINO RAMIREZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA SALERNITANA/MANTOVA DELL’1.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 282 del 4.5.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Robero Merino Ramirez la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, inoltre, al 7° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro un ironico apprezzamento appoggiandogli una mano sul petto”. La gratuità del gesto del Ramirez, però, si coglie molto di più chiaramente dal referto arbitrale, dove si specifica che il calciatore, “senza possibilità di giocare il pallone, colpiva l’avversario con una calcio sul ginocchio”. Già questo gesto potrebbe legittimare una sanzione di 3 giornate di squalifica. Ma, nel caso che ci occupa, v’è dell’altro. Il Ramirez, infatti, non contento del fallo, rivolgendosi all’arbitro, gli dice “Bravo! Hai rovinato la partita!”. La “fattispecie complessa” non termina qui, in quanto il calciatore appoggia anche una mano sul petto al direttore di gara, il quale precisa “in segno di scherno, ma senza violenza”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore, contestando, in particolare, le tre giornate di squalifica, chiedendone la riduzione. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto. Sul merito della condotta tenuta dal Ramirez v’è poco da aggiungere, trattandosi di fallo violento, gratuito e accompagnato da una condotta quantomeno irriguardosa nei confronti dell’arbitro. L’atto di violenza c’è stato, come si evince dal rapporto dell’arbitro che ha valore probatorio privilegiato. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. A maggior ragione ciò vale per il caso di specie, dove c’è stato sia il fallo che lo scherno all’arbitro. La volontarietà c’è stata tanto che l’arbitro, oltre a quello che ha riportato nel proprio referto, ha espulso il Ramirez. Tale volontarietà è confermata dal fatto che il calciatore non aveva possibilità di giocare il pallone, a testimonianza del fatto che il fallo è stato puramente gratuito e doloso. D’altronde l’applicazione testuale dell’art. 19, comma 4 , C.G.S. prevede, alla lett. b), 3 giornate di squalifica, come sanzione minima per il calciatore resosi responsabile di condotta violenta nei confronti di altri calciatori; il tutto già comprendendo la giornata prevista per l’espulsione avvenuta in corso di gara (art. 19, comma 10 C.G.S.). In definitiva, il gesto del Ramirez non è meritevole di attenuanti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Merino Ramirez Roberto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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