F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 1) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALCIATORE ISLA ISLA MAURICIO ANIBAL SEGUITO GARA LAZIO/UDINESE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 290 del 17.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALCIATORE ISLA ISLA MAURICIO ANIBAL SEGUITO GARA LAZIO/UDINESE DEL 16.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 290 del 17.5.2010)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Lazio/Udinese, disputato in data 16.5.2010 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Mauricio Anibal Isla Isla la squalifica per due giornate effettive di gara, l’ammonizione e l’ammenda di € 5.000,00 per aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, al 37° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto un’espressione ingiuriosa all’arbitro, appoggiandogli una mano sul petto. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Udinese Calcio S.p.A., la quale assume l’eccessiva entità della sanzione irrogata anche in considerazione del fatto che il calciatore in questione avrebbe immediatamente ammesso il proprio errore, porgendo le proprie scuse all’arbitro. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 11.6.2010, sono presenti il Direttore Generale della società e l’Avv. Lorenzo Cappellini, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, accerta l’irrilevanza delle circostanze addotte dalla società nel proprio ricorso, osservando, al contrario, il carattere del tutto irriguardoso ed aggressivo della condotta del calciatore Isla Isla nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio di Udine. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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