F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO DEL SIG. VINCENZO BARBA (GIÀ PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO SRL NELLE STAGIONI SPORTIVE 2008/2009 E 2009/2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E ART. 8 COMMA 2 E 4 C.G.S. (NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010) 6) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011; – DELL’AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE CONDOTTE CONTESTATE AL SIG. VINCENZO BARBA GIÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 13 Settembre 2010 5) RICORSO DEL SIG. VINCENZO BARBA (GIÀ PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. GALLIPOLI CALCIO SRL NELLE STAGIONI SPORTIVE 2008/2009 E 2009/2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E ART. 8 COMMA 2 E 4 C.G.S. (NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010) 6) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011; - DELL’AMMENDA DI € 10.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALLE CONDOTTE CONTESTATE AL SIG. VINCENZO BARBA GIÀ PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6685/554PF09-10/SP/BLP DEL 14.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010) Con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 86 del 20 maggio 2010, in seguito al deferimento del Procuratore Federale in data 14 aprile 2010, veniva inflitta a Barba Vincenzo, già Presidente della società Gallipoli Calcio S.r.l. nelle Stagioni Sportive 2008/2009 e 2009/2010, l’inibizione per un anno, ed alla citata società la penalizzazione di tre punti, da scontare nella stagione 2010/2011, oltre all’ammenda di € 10.000,00. Le sanzioni venivano irrogate al “signor Vincenzo Barba, già Presidente, Amministratore unico e socio di maggioranza della Gallipoli Calcio S.r.l., nonché titolare della ditta individuale Nuova AN.PA sponsor della predetta società di calcio, per aver, nella sua duplice veste, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento, al fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, per il raggiungimento della misura minima del parametro PA previsto per l’ammissione al Campionato Professionistico di competenza, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art.1, comma 1, C.G.S., e con gli obblighi di cui all’art. 8, commi 2 e 4, C.G.S.”. Alla società Gallipoli Calcio 1919 S.r.l. “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al proprio Presidente e Amministratore unico all’epoca dei fatti”. La vicenda traeva origine da una ispezione effettuata dalla CO.VI.SO.C. nella sede del Gallipoli il 21 ottobre 2009, nel corso della quale emergeva, relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2009 ed approvato dall’Assemblea dei soci in data 12 agosto 2009, “ l’anomala copertura deliberata dall’Assemblea in relazione alla residua perdita di € 280.485, mediante ulteriori finanziamenti non meglio precisati né nell’importo né nella data entro la quale i medesimi avrebbero dovuto essere eseguiti e comunque non ancora effettuati alla data odierna”. Aggiungevano gli ispettori: “ la società e’ da considerarsi sciolta ex lege ai sensi dell’art. 2.484 comma 1 – n. 4) cod. civ., non avendo l’Assemblea adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall’art. 2.482 – ter cod. civ., al fine di evitare (il) relativo scioglimento”. Quanto alle cause della rilevante perdita di esercizio si rilevava come “ la stessa si sia in gran parte realizzata a seguito della rideterminazione del corrispettivo previsto dal principale contratto di sponsorizzazione; più precisamente, il contratto sottoscritto in data 18 dicembre 2008 con la Nuova AN.PA. di Vincenzo Barba ( ditta individuale dell’allora socio della Gallipoli Calcio S.r.l.) prevedeva per la Stagione Sportiva 2008/2009 un corrispettivo di € 1.400.000. Successivamente, l’Assemblea dei soci del 25 giugno 2009 approvava la proposta dell’Amministratore unico ( lo stesso Vincenzo Barba, socio e controparte nel contratto) di rideterminare il corrispettivo della sponsorizzazione in € 550.000 in considerazione della scarsa affluenza del pubblico registrata nella stagione appena conclusa, nonostante la vittoria del campionato”. Osservavano gli ispettori che “ tale motivazione appare peraltro in contraddizione con quanto affermato in data 12 agosto 2009 dallo stesso Amministratore Unico nella propria relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2009, nella quale si legge testualmente nel paragrafo dedicato alle presenze allo stadio che il numero di spettatori per le partite di campionato disputate è stato costante ed in linea con la stagione sportiva scorsa e possiamo ritenerci soddisfatti in considerazione dell’esiguo bacino d’utenza”. Sulla scorta di tali elementi la Procura Federale deferiva il Barba e la società Gallipoli ipotizzando la “ preordinata e premeditata strumentalità del citato contratto di sponsorizzazione la cui quota di competenza, pari ad € 700.000, era stata inserita tra i ricavi del conto economico relativo alla relazione semestrale al 31 dicembre 2008 sulla quale era stato calcolato il parametro PA, utile ai fini della ammissione della società al Campionato di Serie “B” 2009/2010, parametro che sarebbe stato diverso nel caso in cui si fosse imputata nella relazione semestrale al 31 dicembre 2008 la diversa quota di competenza derivante dalla minore somma del contratto così come rideterminato dai soci del Gallipoli in data 25 giugno 2009, e che avrebbe determinato una carenza patrimoniale pari ad € 53.714,00 da sanare secondo le modalità di cui al Com. Uf. n. 142/A, vale a dire con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci, o con versamenti in conto futuro aumento di capitale, o con aumento di capitale, comunque entro la data del 6 luglio 2009. Nella sua decisione la Commissione Disciplinare osservava come la tesi difensiva, del Barba e della società, dell’avere cioè lo stesso Presidente tempestivamente provveduto a sanare la situazione mediante un versamento postergato ed infruttifero di € 54.092,00 del quale era stata prodotta in giudizio copia autenticata per atto notarile della contabile bancaria, effettuato in data 20 marzo 2009, non poteva trovare accoglimento sia sotto il profilo documentale, non essendo stata fornita prova della causale del versamento, della permanenza della somma nella disponibilità della società, della annotazione di tale versamento nelle scritture contabili, né della motivazione della mancata indicazione di tale versamento nella assemblea del 25 giugno 2009 o alla CO.VI.SO.C.. Inoltre, sul piano logico, veniva valutato “ assai poco convincente sia la circostanza che tale versamento echi una data notevolmente anteriore rispetto a quella della assemblea dei soci nel corso della quale è stato ridotto l’importo del contratto di sponsorizzazione, sia la mancata convocazione di una assemblea, nel corso della quale dare atto di tale versamento e delle finalità dello stesso”. Avverso tale decisione hanno presentato reclamo sia la società Gallipoli che il Barba, con atti diversi ma che possono essere trattati unitariamente in quanto la comune doglianza difensiva risulta essere, sostanzialmente, la confutazione della irrilevanza del versamento di € 54.092,65 che sarebbe stato effettuato in data 20 marzo 2009 per sanare la situazione determinata dalla decisione, del 25 giugno successivo, di ridurre l’ammontare del citato contratto di sponsorizzazione. All’odierna riunione la Procura Federale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del Gallipoli, e per il rigetto di quello del Barba, mentre i difensori hanno insistito per l’annullamento delle sanzioni inflitte. Gli argomenti difensivi non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. A prescindere dalla considerazione, riferibile soprattutto alla impugnazione del Gallipoli, che si tratta di ricorsi al limite della ammissibilità in quanto si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate dal giudice di primo grado, e nel caso della società addirittura fondati esclusivamente sulla presunta disattenzione degli ispettori della CO.VI.SO.C, essi appaiono comunque infondati nel merito. Non possono, infatti, non condividersi le motivazioni, che si intendono qui integralmente richiamate, con le quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha dato conto della inattendibilità delle tesi difensive, sia sul piano fattuale che su quello squisitamente logico, situazione che non appare mutata in nessun modo in conseguenza dell’appello dell’ex Presidente del Gallipoli che nulla aggiunge alla pretesa di ritenere tempestivo e sufficiente sul versante finanziario il versamento di € 54.092,65 effettuato il 20 marzo 2009. Come è stato già osservato, non vi è causale di detto versamento, nessuna traccia del quale risulta nelle scritture contabili della società tanto che manca ogni indicazione nella successiva assemblea del 25 giugno 2009; infine, ma non è circostanza da poco, nessuna comunicazione in proposito è stata fornita agli ispettori della CO.VI.SO.C che pure avevavano rilevato una situazione tale da condurre addirittura allo scioglimento della società. Di fronte ad una contestazione di tale portata gli amministratori, che pure avrebbero, a loro dire, a disposizione l’argomento decisivo del ripianamento già avvenuto, non osservano alcunché, salvo poi ad opinare che gli ispettori non si sarebbero accorti del versamento stesso. Sul piano logico, poi, alla considerazione che il versamento in questione, per la verità neppure esattamente coincidente con la somma indicata in sede ispettiva, reca una data notevolmente anteriore rispetto a quella della assemblea dei soci nel corso della quale è stato ridotto l’importo del contratto di sponsorizzazione, deve aggiungersi che risulta precedente addirittura al comunicato della F.I.G.C. n. 142, relativo agli adempimenti per l’ammissione delle società neopromosse in Serie B, datato 28 maggio 2009; il che vorrebbe dire che il Gallipoli ed il suo Presidente conoscevano i requisiti necessari, sul piano finanziario, per poter partecipare al campionato successivo, prima che la stessa Federazione li adottasse. Quanto poi all’errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel sostenere che l’unico modo per rimediare alla riduzione dell’importo del contratto di sponsorizzazione sarebbe stato quello di ricapitalizzare la società, non tenendo conto della possibilità di un versamento postergato ed infruttifero, si tratta di una argomentazione meramente difensiva e priva di pregio, poiché quello che l’impugnata decisione intendeva sottolineare, e che in realtà conta, è che, nel caso di specie, non vi sia stata né ricapitalizzazione in senso stretto né versamento postergato ed infruttifero, per le ragioni di cui si è precedentemente detto, così che appare assolutamente irrilevante e fuori tema quest’ ultima argomentazione difensiva. Non vi è, quindi, spazio per una modifica della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 5) e 6) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Barba Vincenzo e dal Gallipoli Calcio di Gallipoli (Lecce), li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.
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