F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 13 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 29 Settembre 2010 5) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FRANCESCO CERAVOLO, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. AREZZO DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 13 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 29 Settembre 2010 5) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FRANCESCO CERAVOLO, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. AREZZO DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010 – (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010) Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010), relativa al deferimento del signor Ceravolo Francesco, Direttore Sportivo della società A.C. Arezzo S.p.A., con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale lo ha prosciolto dalle incolpazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S. per avere avuto contatti, nella sua qualità, con il signor Luciano Moggi, soggetto inibito e, comunque, non autorizzato, al fine di raggiungere un accordo, quale D.S. Della società F.C. Bologna 1909. Con i motivi scritti, il Procuratore Federale, richiamando le risultanze di indagine e in specie le dichiarazioni rese dal Papadopulo e dal Salvatori, all'epoca rispettivamente allenatore e Direttore Sportivo del Bologna, e dai riscontri discendenti da quelle rese dal Renzo Menarini e da Stefano Pedrelli, rispettivamente A.D. e Segretario Generale del Bologna, ha sostenuto che all'incontro del 30.6.2009 il Ceravolo vi aveva partecipato consapevole del fatto che sarebbe stato presente il Moggi e del ruolo che il medesimo avrebbe svolto nell'inserimento di nuovi dirigenti nella società F.C. Bologna 1909. A supporto di questo assunto ha richiamato l'affermazione resa dal Ceravolo il quale, nella seduta del 17.6.2010, aveva, davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, dichiarato di non avere voluto accettare la proposta dei Menarini di entrare nella Società solo ed esclusivamente in quanto nei giorni successivi al 30 Giugno 2009 si era scatenata la nota campagna stampa nel corso della quale il suo nome era stato associato a quello del Moggi. Con memoria difensiva tempestivamente pervenuta, il signor Ceravolo, opponendosi alle richieste del Procuratore Federale, ha eccepito l'estraneità del Moggi all'Ordinamento Sportivo Federale e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 10, comma 1, C.G.S., attesa la sua qualifica di Direttore Sportivo; sul merito, la mancanza di prova circa la sua consapevolezza che alla cena del 30.6.2009, che seguì l'incontro con i Menarini, fosse pure prevista la presenza del Moggi. Né sarebbe, inoltre, provato che egli fosse stato, ai Menarini, consigliato dal Moggi. A supporto della sua tesi difensiva ha richiamato quanto, in merito, dichiarato da Renzo Menarini, Francesca Menarini, Fabrizio Salvatori e Stefano Pedrelli, da cui emergeva che lui non era stato consigliato né suggerito, alla famiglia Menarini, dal Moggi. Circa i motivi del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della decisione gravata. Alla seduta del 13 Luglio 2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – sono comparsi il sostituto del Procuratore Federale, il quale, nel riportarsi ai motivi scritti, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ed il difensore del Ceravolo, che ha illustrato i motivi già enunciati nella memoria difensiva ed ha chiesto la conferma della decisione gravata. Il Giudice di prime cure ha prosciolto il Ceravolo assumendo che gli elementi accusatori non fossero sufficienti ad affermare la responsabilità del Ceravolo sotto il profilo della preventiva consapevolezza del ruolo svolto dal Moggi e, comunque, di una volontaria presa di contatto finalizzata all'ingresso dello stesso Ceravolo nella società F.C. Bologna 1909, anche tenutosi conto del fatto che il Ceravolo non accettò la proposta dei Menarini così divaricando la sua condotta da quella dei dirigenti e del Moggi. Ritenuta, pertanto, la contraddittorietà degli elementi di accusa, la Commissione Disciplinare Nazionale è pervenuta al convincimento di proscioglimento. Questa Corte condivide la decisione dei Giudici di prime cure e dalla stessa non intende discostarsi. Ai fini decisori non sussistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che alla cena del 30.6.2009, che seguì di qualche ora l'incontro tra i Menarini ed il Ceravolo, quest'ultimo avesse avuto consapevolezza della presenza anche del Moggi. D'altra parte, per dichiarazione dei signori Menarini, è emerso in sede di indagini che l'iniziativa di convocare il Ceravolo era stata una loro decisione autonoma in considerazione del fatto che aveva dimostrato le sue capacità vincendo il Campionato di Serie “B” con il Livorno. A conferma di ciò appare opportuno richiamare anche quanto dal Salvatori dichiarato all'Ufficio inquirente il 18.2.2010 circa il fatto di non saper affermare se “Moggi e Ceravolo fossero preventivamente a conoscenza della loro contemporanea presenza alla riunione” (rectius “cena”) Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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