F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 23 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 28 Ottobre 2010 1) RICORSO DEL CALCIATORE DANIELE DALLA BONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA “AMICHEVOLE” CREMONESE/CITTADELLA DEL 31.7.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 10 del 19.8.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CGF del 23 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 28 Ottobre 2010 1) RICORSO DEL CALCIATORE DANIELE DALLA BONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA “AMICHEVOLE” CREMONESE/CITTADELLA DEL 31.7.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 10 del 19.8.2010) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro amichevole Cremonese/Cittadella, disputato in data 31.7.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Daniele Dalla Bona l’ammenda di € 5.000,00 per aver colpito il calciatore avversario, Alberto Bianchi, con una manata al capo, senza conseguenze lesive. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il signor Dalla Bona, il quale lamenta l’eccessiva onerosità della sanzione inflitta, in considerazione (i) della disparità di trattamento operata dal Giudice Sportivo a favore del calciatore Bianchi, autore di una condotta, a detta del ricorrente, identica a quella dallo stesso posta in essere, ma punito con una sanzione di gran lunga inferiore; (ii) dell’assenza di conseguenze derivanti dalla condotta in questione; (iii) nonché del sincero pentimento dimostrato dal Sig. Dalla Bona medesimo. Pertanto, il signor Dalla Bona ha richiesto l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta. Alla riunione di questa C.G.F., tenutasi in data 23.9.2010, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, che la sanzione inferiore inflitta al calciatore Bianchi trova la sua giustificazione nella circostanza per cui la condotta tenuta da quest’ultimo è stata determinata esclusivamente dall’azione posta in essere dal signor Dalla Bona, il quale, secondo quanto precisato nel referto arbitrale, ha colpito l’avversario per primo. La Corte, inoltre, precisa l’irrilevanza dell’eccezione sollevata dal ricorrente in merito all’assenza di conseguenze derivati dal comportamento posto in essere dal signor Dalla Bona medesimo, in quanto tale comportamento integra comunque gli estremi della condotta violenta sanzionata dal C.G.S.. Ad ogni modo, la Corte ritiene che la sanzione irrogata a danno del signor Dalla Bona sia eccessiva e, conseguentemente, accoglie parzialmente il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Dalla Bona riduce la sanzione inflitta ad € 2.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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