F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 3) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUMEZZANE/ALESSANDRIA DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 3) RICORSO DELL’A.C. LUMEZZANE S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUMEZZANE/ALESSANDRIA DEL 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Lumezzane A.C. S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^ Divisione Lumezzane/Alessandria, veniva accolto il reclamo proposto dalla società Alessandria e inflitta alla società Lumezzane la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La società appellante eccepiva l’error in iudicando del Giudice di primo grado che ha ritenuto insussistente l’obbligo di inviare il preannuncio di reclamo alla controparte in difformità da quanto espressamente previsto dall’art. 33, comma 5 e dall’art. 38, comma 1 C.G.S. Nel merito, ha ritenuto che il proprio calciatore Ferrari poteva essere regolarmente schierato avendo operato un salto di categoria con mutamento di status da dilettante (quale era al momento della squalifica) a quello attuale di professionista. Resisteva al ricorso la società Alessandria, deducendo che l’art. 29, comma 8 lett. b) C.G.S. non prevede affatto l’invio del preannuncio di reclamo alla società controinteressata e che tale norma è da considerarsi speciale rispetto a quella generale dell’art. 33, comma 5 e così pure all’art. 38, comma 1 che, riferendosi alla decisione che si intende impugnare, non potrebbe mai applicarsi al reclamo dinanzi al Giudice Sportivo. La società resistente confutava anche nel merito le argomentazioni proposte dalla ricorrente. All’odierna udienza la difesa del Lumezzane depositava ulteriori deduzioni proprio per confutare l’asserita specialità del citato art. 29. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il preannuncio di reclamo non può che considerarsi una fase amministrativa in quanto ha l’esclusivo scopo di impedire l’omologazione del risultato; da esso non può quindi derivare alcun pregiudizio per eventuali controinteressati. Solo con la proposizione del vero e proprio reclamo si introduce il giudizio e si instaura doverosamente il contraddittorio. Quanto al merito, il disposto dell’art. 22, comma 6 C.G.S. non lascia adito a dubbi circa la necessità di scontare la squalifica anche in caso di cambio di categoria. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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