F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DEL SIGNOR POZZI GIANBORTOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 21.9.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SPAL/PAVIA DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DEL SIGNOR POZZI GIANBORTOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 21.9.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SPAL/PAVIA DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010, ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 21.9.2010 al signor Gianbortolo Pozzi, Direttore Generale dalla società Spal 1907 S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Spal/Pavia del 12.9.2010, aveva assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a seguito del quale veniva espulso. Avverso tale provvedimento il signor Pozzi Gianbortolo ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.9.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 5.10.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Pozzi Gianbortolo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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