F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OKOROJI HENRY NDUBUEZE SEGUITO GARA FLAMINIA CIVITA C./CASTEL RIGONE DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 19 Novembre 2010
1) RICORSO DELL’A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OKOROJI HENRY NDUBUEZE SEGUITO GARA FLAMINIA CIVITA C./CASTEL RIGONE DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)
La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti;
- premesso in fatto che il comportamento irriguardoso posto in essere dal calciatore Okoroji Henry Ndubueze, tesserato in favore della società A.S. Flaminia, nei confronti dell’arbitro dopo essere stato dallo stesso espulso per doppia ammonizione, cosi’ come accertato e riferito nel rapporto del direttore di gara, è di per sé idoneo a giustificare la natura e misura della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; - ritenuto che le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la suesposta conclusione in quanto, per un verso, contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e, sotto altro profilo, si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, che l’art. 35.1.1 C.G.S. non consente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Flaminia Civita Castellana di Civita Castellana (Viterbo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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