F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 15 AL SIG. ARCIERI DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV) N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F..; AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 268/1560PF09-10/SP/BLP DELL’8.7.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DEL POTENZA SPORT CLUB S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 15 AL SIG. ARCIERI DONATO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV) N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F..; AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 268/1560PF09-10/SP/BLP DELL’8.7.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 12/CDN del 13.9.2010) Con atto del 21.9.2010, la società Potenza Sport Club S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 12/CDN del 13.9.2010) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. (nota n. 268/1560pf09-10/SP/blp dell’8.7.2010), è stata riconosciuta la responsabilità del signor Donato Arcieri (Amministratore Unico della società Potenza Sport Club S.r.l.) e della medesima società, con conseguente condanna degli stessi rispettivamente alla sanzione della inibizione di mesi 1 e giorni 15 e della sanzione dell’ammenda di € 7.500,00. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del signor Donato Arcieri, dell’art. 85, lett. b), paragrafo IV N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e dell’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, e conseguentemente della società Potenza Sport Club S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato per le ragioni che seguono. Secondo l’assunto della ricorrente, il mancato adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali più sopra menzionate, sarebbe dipeso da una causa di forza maggiore, consistita nella situazione di difficoltà gestionale della società, determinatasi a seguito del provvedimento di custodia cautelare che aveva colpito il Presidente della compagine del Potenza, signor Giuseppe Postiglione; provvedimento custodiale in carcere cui ha fatto seguito il sequestro preventivo delle quote sociali del Potenza Sport Club S.r.l. nonché della società controllante (CALPEL) ed, infine, la nomina di un amministratore giudiziario della prima delle predette società. Tale tesi non ha pregio. Com’è noto, l’esimente della forza maggiore, invocata dalla ricorrente, implica la sopravvenienza di un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto, il quale, pur facendo uso di ogni diligenza, risulti essere stato impedito di adeguare la propria azione alla situazione creatasi, rendendo fatale la verificazione dell'evento al quale l'agente viene a dare quindi un contributo causale in assenza di colpa. Di contro, la previsione, da parte dell’art. 85 lett. b), paragrafo IV N.O.I.F., di termini finali per la cura degli adempimenti connessi alle obbligazioni nascenti dai rapporti di lavoro contratti dalla società Potenza Sport Club S.r.l. non vale ad elidere la rilevanza – ai fini in esame – del ritardo già accumulato dalla predetta società nel pagamento dei propri debiti, che avrebbero dovuto già essere onorati, non già alle date previste dal precitato articolo, bensì prima e cioè alle rispettive scadenze naturali. Da quanto sopra discende che, alla data in cui è stato nominato un amministratore giudiziario (giugno 2010) la società Potenza Sport Club S.r.l. già versava (colpevolmente) in una situazione di mora (ne è riprova il fatto che il signor Donato Arcieri e la società Potenza Sport Club S.r.l. erano già stati sanzionati – peraltro su istanza ex art. 23 C.G.S, avanzata dagli stessi deferiti - per le medesime violazioni con riferimento al trimestre luglio-settembre 2009 – cfr. delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 82/CDN del 6.5.2010). A quanto sopra, si aggiunga che alcuna rilevanza può essere attribuita, ai fini della presente decisione, tanto al provvedimento di custodia cautelare in carcere del Presidente della società quanto al sequestro preventivo delle quote sociali del Potenza Sport Club S.r.l. nonché della società controllante (CALPEL), trattandosi di circostanze, di per sé, non impedienti l’adempimento degli obblighi, imposti dalle norme federali. In ragione di ciò, appare del tutto fuori sesto l’affermata estraneità del censurato inadempimento rispetto alla sfera di signoria della società ricorrente, che, invece, contrariamente a quanto dedotto, avrebbe dovuto governare in modo più diligente i propri impegni, dotandosi per tempo delle risorse necessarie per farvi fronte. D’altronde, in siffatte evenienze, l’effetto del trasferimento a carico del debitore in mora del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce un principio generale dell’ordinamento (cfr. art. 1221 c.c.). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport Club S.r.l. di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it