F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 27 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. LIBERTAS SCANZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS SCANZANO/MECO POTENZA CALCIO A 5 DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 63 del 6.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 81/CGF del 27 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 19 Novembre 2010
1) RICORSO DELL’A.S.D. LIBERTAS SCANZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS SCANZANO/MECO POTENZA CALCIO A 5 DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 63 del 6.10.2010)
L'A.S.D. Libertas Scanzano Calcio a 5 ricorre a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, Com. Uff. n. 63 del 6.10.2010, le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Libertas Scanzano/Meco Potenza, in calendario il 2.10.2010 per il Campionato di Serie B - Calcio a 5, in quanto direttamente responsabile della mancata effettuazione della stessa decisa dall'arbitro, a seguito di richiesta della società ospitata, a causa di un'irregolarità - lunghezza inferiore a quella regolamentare - del campo di gioco. Deduce, in sintesi.:
a) che il proprio terreno di gioco era stato regolarmente omologato come da relativo verbale del 12.7.2010, verbale che, costituendo anch'esso ''atto ufficiale'' federale ed essendo stato compilato sulla base di accertamenti svolti da tecnici specializzati, garantiva maggiore affidabilità rispetto al referto arbitrale redatto dopo misurazioni affrettate e senza l'ausilio di strumenti di precisione;
b) che, comunque, essa ricorrente doveva ritenersi incolpevole per aver agito in piena buona fede essendosi fidata dellle risultanze del collaudo federale e delle relative indicazioni;
c) che l'iniziativa disciplinare del primo giudice, fondata unicamente sui dati ricavabili dal rapporto del direttore di gara, era irrituale poichè quest'ultimo, secondo la Regola 1 della Guida Pratica del Calcio a 5, non aveva poteri di controllo sulle dimensioni del terreno di gioco, ma solo sulla correttezza e visibilità della segnatura dello stesso. Chiede, in conclusione, previo annullamento della decisione gravata, la ripetizione dell'incontro in contestazione o, in ogni caso, una sanzione di minore afflittività. Nessuno dei motivi rassegnati ha pregio per cui il ricorso va rigettato. La differenza in lunghezza di meno m. 1,27, risultata dalla misurazione effettuata dall'arbitro, all'evidenza esisteva già fin dal giorno 28.6.2010 in cui il tecnico federale svolse le operazioni di visura del campo della Libertas Scanzano; se così non fosse, invero, nessuna logica spiegazione avrebbe la dichiarazione datata 8.7.2010, in atti, con cui detto sodalizio informava la Divisione Calcio a 5 ''che la misura del rettangolo di gioco del Palazzetto dello Sport era stata modificata e risultava di m. 32 di lunghezza e m. 18 di larghezza'', dichiarazione, chiaramente non veritiera, che indusse la Divisione stessa a rilasciare qualche giorno dopo ed esattamente il 12.7.2010, il documento di omologazione. L'inconfutabile considerazione che precede vale anche a privare di accettabilità la tesi dell'errore scusabile provocato da colpa altrui sostenuta dalla ricorrente. Nella vicenda in esame, se esiste un soggetto tratto in errore fu proprio l'organo federale - Commissione per gli impianti sportivi - che rilasciò il certificato di omologazione rassicurata dalla dichiarazione dell'8.7.2010, dianzi citata, dichiarazione poi risultata all'esito del controllo arbitrale, del tutto non riportante la situazione reale. Per contrastare, infine, l'ultimo motivo è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 29 ai commi 4, lett. a) e 5 C.G.S. disposizione con carattere primario nella gerarchia delle fonti normative. Anche se, ''in itinere'', l'originaria controparte Meco Potenza desistette dal far valere le proprie doglianze, nulla vietava al Giudice Sportivo di procedere d'ufficio sulla base del rapporto arbitrale e di accertare se il terreno di gioco fosse regolamentare in ogni sua componente comprese le misure richieste per lo stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Libertas Scanzano di Scanzano Jonico (Matera). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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