F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DEL S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DA CONCEICAO ATKINSON RICARDO SEGUITO GARA ELMAS 01/CIVIS COLLEFERRO DEL 23.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 113 del 27.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 100/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DEL S.S.D. CIVIS COLLEFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DA CONCEICAO ATKINSON RICARDO SEGUITO GARA ELMAS 01/CIVIS COLLEFERRO DEL 23.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 113 del 27.10.2010) Nel pieno rispetto delle previsioni regolamentari la S.S.D. Civis Colleferro 1997 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 113 del 27.10.2010 con la quale il calciatore Da Conceicao Atkins Ricardo, espulso, è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara “per aver colpito con uno schiaffo un avversario” nel corso della partita Elmas/Colleferro. Lamenta il ricorrente l’eccessività della sanzione in quanto il gesto che l’ha determinata non può ritenersi violento, di qui la richiesta di riduzione. A parere della Corte il gravame è meritevole d’accoglimento sulla scorta della refertazione arbitrale con la quale si descrive l’episodio precisando di aver espulso il calciatore “per aver colpito sul naso e l’occhio destro con la mano aperta un giocatore avversario”. Osserva il Giudicante che nella ricordata esposizione dell’episodio il direttore di gara non usa la parola schiaffo e nemmeno un sinonimo quali ceffone, sberla, malrovescio, sicchè il colpo inferto all’avversario, per come descritto nel rapporto, ben avrebbe potuto costituire un tentativo di allontanamento dell’atleta avversario e comunque non può venir considerato condotta violenta, sanzionabile nella misura stabilita in prime cure. Sanzione adeguata alla fattispecie appare infatti quella ridotta della squalifica per due gare. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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