F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 1) RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010
1) RICORSO DELL’A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DEL 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)
Con ricorso ritualmente e tempestivamente introdotto, l’A.S. Taranto Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui a Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010 con la quale il detto Giudice ha inflitto alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze; gli stessi durante la gara intonavano cori offensivi verso le istituzioni”. A sostegno del così proposto reclamo la società Taranto deduce di aver operato, anche in armonia con le locali forze dell’ordine, per evitare le conseguenze purtroppo verificatesi, in ordine alle quali essa ricorrente sarebbe esente da responsabilità per aver emanato apposito regolamento per l’accesso all’impianto sportivo esaminato ed accettato dalla Questura di Taranto, e per aver operato con la massima diligenza e vigilanza tramite i propri stewards. Ad avviso della Corte l’appello è infondato e va disatteso. Anzitutto, infatti, nessuna deduzione viene rassegnata per l’ulteriore violazione sanzionata costituita dai cori offensivi verso le istituzioni; in secondo luogo va rilevato che le misure preventivamente adottate dalla ricorrente, e dalla stessa illustrate nel proprio atto, evidentemente non sono state sufficienti ad evitare l’inconveniente verificatesi. Del resto, la punizione sportiva è conseguente non tanto all’assenza di misure preventive, ma è rivolta a sanzionare gli effetti di comportamenti che, nella fattispecie, non sono dubitati nemmeno in ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S: Taranto Calcio S.r.l. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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