F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 3) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/NOCERINA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso a ega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010
3) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/NOCERINA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso a ega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010, a seguito della gara Atletico Roma/Nocerina del 10.10.2010, ha inflitto alla Nocerina S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 6.500,00 “perché propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco, numerose bottiglie d’acqua semipiene, senza colpire; gli stessi durante la gara intonavano cori di discriminazione
razziale in occasione delle giocate di due calciatori di colore della squadra avversaria”. La società sanzionata ha proposto ricorso volto ad ottenere la riduzione della sanzione sostenendo che se, da un lato, il comportamento tenuto dai propri sostenitori è sicuramente meritevole di sanzione, dall’altro, l’ammenda irrogata è sicuramente sproporzionata rispetto ai fatti realmente verificatisi. La Corte rileva che l’ammenda è stata inflitta in relazione a due distinte condotte antiregolamentari della tifoseria ospite, vale a dire il lancio sul terreno di gioco di bottiglie d’acqua semipiene e l’intonazione di cori di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori di colore della squadra avversaria. Le condotte de quibus sono oggettivamente accertate in quanto, nella loro essenza anche se con sfumature lievemente differenti, risultano sia dal rapporto del Commissario di campo sia dalla relazione del collaboratore della Procura Federale. Tuttavia, il ricorso va accolto in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione. In primo luogo, se le società, ai sensi dell’art. 62, comma 2, delle norme interne della F.I.G.C., sono responsabili del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi da proprio, deve però ritenersi che tale responsabilità sia comunque più lieve rispetto a quella ascrivibile per un identico comportamento posto in essere sul proprio terreno di giuoco, dove la società ospitante può adottare misure idonee a prevenire condotte riprovevoli. Inoltre, come in particolare emerge dal rapporto del Commissario di campo, i tifosi della Nocerina hanno indirizzato espressioni discriminatorie nei confronti di due calciatori della squadra dell’Atletico Roma per un tempo minimo (nel rapporto del Commissario di campo si indica il tempo di due o tre secondi in almeno due circostanze, laddove nella relazione del collaboratore della Procura è fatto riferimento ad almeno quattro occasioni senza alcun accenno al dato temporale). Infine, nel ricorso è evidenziato che il lancio di “bottigliette semipiene” si è reso possibile in quanto la distribuzione delle bottigliette d’acqua di plastica nello stadio è avvenuta con il tappo, cosa che non avviene durante le gare interne della Nocerina, la quale per motivi di sicurezza ha imposto che la consegna delle bottigliette d’acqua avvenga senza tappo. Tale circostanza, se non esclude ovviamente la gravità del fatto, porta a ritenere che l’intrinseca pericolosità del comportamento dei sostenitori della società sanzionata è risultata accentuata rispetto a quanto sarebbe potuto avvenire sul proprio terreno di giuoco per le misure precauzionali ivi adottate. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene equa l’irrogazione alla Nocerina S.r.l. di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in € 5.000/00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno) riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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