F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del21 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. PEROTTO FIORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE VICARIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 2) RICORSO DEL SIG. DONA’ CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 3) RICORSO DEL SIG. FURLAN MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 4) RICORSO DEL SIG. GAGGIATO ELIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 5) RICORSO DEL SIG. GRANDI GAETANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 6) RICORSO DEL SIG. LEVORATO ALESSIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 7) RICORSO DEL SIG. MAROTTO GIANANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 8) RICORSO DEL SIG. SANDRI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 9) RICORSO DELL’A.S.D. AURORA SAN NICOLO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. BOSCARIOL GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. AURORA SAN NICOLÒ – NOTA 804/1401PF/09-10/SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del21 Dicembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. PEROTTO FIORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE VICARIO DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 2) RICORSO DEL SIG. DONA’ CLAUDIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 3) RICORSO DEL SIG. FURLAN MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 4) RICORSO DEL SIG. GAGGIATO ELIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 5) RICORSO DEL SIG. GRANDI GAETANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 6) RICORSO DEL SIG. LEVORATO ALESSIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 7) RICORSO DEL SIG. MAROTTO GIANANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 8) RICORSO DEL SIG. SANDRI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE VENETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 9, COMMA 2 E 3, STATUTO FEDERALE, 49 N.O.I.F., 13 E 14 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE NORME DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 1.7.2009 DEL COMITATO REGIONALE VENETO – NOTA N. 804/1401PF09-10SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 9) RICORSO DELL’A.S.D. AURORA SAN NICOLO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. BOSCARIOL GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. AURORA SAN NICOLÒ – NOTA 804/1401PF/09-10/SP/MS/BLP DEL 4.8.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 14.9.2010) 1. Con rituale e tempestivo reclamo, gli intestati ricorrenti, rispettivamente Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Consiglieri del Comitato Regionale Veneto – L.N.D., hanno impugnato la delibera (Com. Uff. n. 13/CDN del 14 settembre 2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, accertate le rispettive violazioni disciplinari loro ascritte con atto di deferimento del 4 agosto 2010 del Procuratore Federale, ha inflitto agli odierni reclamanti la sanzione dell’inibizione per mesi quattro. 2. Con atto di deferimento del 10 dicembre 2009, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i signori Guardini Giovanni, Presidente del Comitato Regionale Veneto – L.N.D., ed il signor Pozzi Maurizio, Segretario dello stesso Comitato, per rispondere della violazione di varie norme federali, essendo i menzionati venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in concorso, indotto intenzionalmente in errore il Consiglio Direttivo nella riunione del 29 luglio 2009 ad ammettere alla partecipazione dei campionati di competenza, per la stagione agonistica 2009/2010, numerose società che avevano violato i termini e le condizioni fissate nel Com. Uff. n. 1 del 1° luglio 2009 del Comitato Regionale Veneto, mediante l’omissione di notizie e documenti idonei a rilevare tali irregolarità, con conseguente alterazione della regolarità dello svolgimento dei relativi campionati per la stagione agonistica 2009/2010; nonché, essendo i medesimi venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, posto in essere più azioni volte ad ostacolare e/o ritardare l’attività di indagine e di acquisizione documentale in ordine ai fatti denunciati; nonché per avere esercitato pressioni dirette ed ambientali nei confronti di due dipendenti dell’Ufficio Contabilità presso il Comitato Regionale Veneto, finalizzate ad acquisire dai predetti notizie in ordine alle svolte audizioni, nonché ad indurre i medesimi dipendenti ad assumersi la diretta responsabilità delle riscontrate violazioni al fine di mandare indenni da ogni responsabilità il suddetto Comitato ed i suoi componenti dalle irregolarità riscontrate nella iscrizione di numerose Società ai campionati di competenza per la stagione 2009/2010; da ultimo per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere entrambi, singolarmente ed in concorso, elaborato e redatto il verbale della riunione del 29 luglio 2009 del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto, successivamente fatto approvare dallo stesso Consiglio Direttivo, in cui si dava per eseguita la verifica complessiva della documentazione inerente le domande di iscrizione ai campionati di competenza, rappresentando dunque un complessivo esame collegiale del Consiglio Direttivo della relativa documentazione, che nei fatti non risulta essere stato effettuato. 3. La preliminare indagine era stata originata da un esposto-denuncia del tesserato Marani Primo, Presidente della “U.S.D. Mestrina 1929”, il quale aveva richiesto alla Procura Federale di svolgere indagini presso il Comitato Regionale Veneto al fine di accertare l’iscrizione non regolare al campionato di competenza, per la stagione sportiva 2009/2010, di alcune società di calcio dilettantistiche. Il Marani, peraltro, si doleva del fatto che la sua società, al contrario di quanto avvenuto per altre società parimenti inadempienti, non era stata ammessa a partecipare al Campionato di 1^ Categoria per non aver presentato nel termine utile prescritto la documentazione richiesta, in particolare l’attestazione del versamento della quota di iscrizione. 4. Questa Corte di Giustizia Federale, a Sezioni Unite, condividendo l’impostazione della decisione di prime cure, pubblicata l’11 marzo 2010, ne rilevava in data 20 aprile 2010 la coerenza nella ricostruzione dei fatti e quindi confermava la sussistenza di numerosi riscontri probatori che davano assoluta certezza circa le gravi irregolarità amministrative poste in essere dal Presidente e dal Segretario p.t. in ordine alla avvenuta iscrizione ai Campionati di competenza, per la stagione sportiva 2009/2010, di società che non avevano i requisiti formali e sostanziali fissati dal Comitato Regionale Veneto con il Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2009, escludendo, per contro, legittimamente due società (U.S.D. Mestrina 1929 e Union Aurora Cavalponica) nella stessa posizione. Venivano verificate, in particolare, le gravi irregolarità poste scientemente in essere dagli incolpati nella gestione del Comitato Regionale Veneto, dalle quali sono derivate importanti conseguenze a danno della regolare composizione degli organici, ed in ogni caso certamente lesive del prestigio delle Istituzioni Federali. Tuttavia, la Corte riteneva di riformulare quoad poenam la decisione di primo grado, rideterminando la sanzione inflitta, rispettivamente, in anni 1 e mesi 6 di inibizione per il sig. Guardini Giovanni ed anni 1 di inibizione per il sig. Pozzi Maurizio, considerato che un capo di incolpazione (precisamente quello che atteneva all’addebito di aver esercitato pressioni al fine di indurre i dipendenti dell’Ufficio contabilità del Comitato Regionale, Tiveron e Cazzin, ad assumersi la diretta e personale responsabilità circa le accertate violazioni, al fine di esonerare da ogni ipotesi di responsabilità disciplinare essi stessi ed i componenti del Comitato) non godeva dei necessari riscontri probatori. 5. Premesso necessariamente quanto sopra, in punto anche di corretta ricostruzione dei fatti circa la fattispecie da cui l’odierna vertenza in qualche modo deriva, e venendo dunque all’odierno procedimento ed agli appelli in epigrafe indicati, occorre premettere ulteriormente che con la decisione di primo grado accennata la Commissione Disciplinare Nazionale trasmetteva, altresì, alla Procura Federale copia degli atti del procedimento disciplinare a carico di Guardini e Pozzi per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto e dei Presidenti della Società che apparivano aver violato le disposizioni federali. 6. In seguito alla trasmissione degli atti, la Procura Federale, con atto del 4 agosto 2010, deferiva, tra gli altri, gli odierni reclamanti dinanzi all’Organo di giustizia nazionale di primo grado, oltre a varie società (tra cui la A.S.D. Aurora San Nicolò) per rispondere, i primi (anche loro), della violazione dei principi di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento agli articoli 9, comma 2 e 3, dello Statuto, 49 N.O.I.F., 13 e 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e delle norme di cui al Com. Uff. n. 1 dell’ 1.07.2009 del Comitato Regionale Veneto, in particolare “per essere venuti meno, in qualità di componenti del Consiglio Direttivo del predetto Comitato Regionale, ai principi di lealtà, correttezza e probità perché quali componenti del Consiglio Direttivo, intervenuti nella seduta del 29 luglio 2009, omettevano di effettuare i necessari controlli e verifiche in ordine alla regolarità delle domande di iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 2009/2010 presentate dalle singole Società, concorrendo singolarmente alla formazione della decisione collegiale di composizione degli organici dei campionati per la stagione 2009/2010 senza avere alcuna cognizione delle domande di iscrizione poste in discussione, con la conseguenza di avere concorso a determinare la ammissione ai diversi campionati di competenza delle Società sopra indicate, che non avevano titolo in quanto le rispettive formalità di iscrizione ai rispettivi campionati si erano perfezionate oltre il termine perentorio del 15.07.2009 fissato dal Comitato Regionale Veneto; ed infine, per avere approvato il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 29.07.2009, in cui si dava riscontro di una eseguita verifica complessiva della documentazione inerente le iscrizioni ai campionati da parte del Consiglio Direttivo nella sua collegialità, che nella realtà dei fatti accertati in sede di indagine non risulta essere stata effettuata da parte dei componenti il Consiglio Direttivo”. L’Aurora San Nicolò, insieme a molte altre società, che non hanno interposto reclamo a questa Corte, veniva invece deferita per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al suo Presidente e legale rappresentante. 7. In ordine alla posizione dei Consiglieri reclamanti, che non hanno proposto istanza di patteggiamento in prime cure, confermata la ricostruzione dei fatti già operata nel giudizio contro Presidente e Segretario del Comitato Regionale Veneto, ricostruzione sostanzialmente confermata, a sua volta, da questa C.G.F., a Sezioni Unite, in data 20 aprile 2010, la Commissione Disciplinare Nazionale, al fine di stabilire se le condotte tenute dai deferiti in occasione di tali fatti realizzassero o meno profili di responsabilità disciplinare, affermava, per quanto attiene appunto ai Consiglieri del Comitato Regionale Veneto, che pur non emergendo dagli atti la prova piena ed inconfutabile di un loro volontario concorso con il Guardini ed il Pozzi o di una loro dolosa consapevolezza delle irregolarità commesse in occasione dell’ammissione alla partecipazione nei campionati di competenza per la stagione agonistica 2009/2010, emergeva nondimeno dagli atti “un’incredibile ed inescusabile leggerezza nel compimento di uno dei più importanti compiti loro affidati in ragione della carica ricoperta”. Attribuendo, infatti, la normativa federale al Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali i compiti di organizzazione, disciplina e controllo dei campionati e di completamento degli organici (cfr. art. 14 Regolamento L.N.D.), è evidente che tale responsabilità è attribuita ad un organo collegiale proprio per garantire, a tutti gli associati, imparzialità e trasparenza. Tutti i consiglieri deferiti erano, dunque, venuti meno alla loro essenziale funzione di garanzia, omettendo colposamente qualsiasi controllo sull’ ammissione ai campionati; ammissione che risulta essere stata collegialmente deliberata senza che il Consiglio Direttivo conoscesse neppure la denominazione di tutte le società ammesse, alcune delle quali, peraltro, non avevano neppure presentato, ancora, la regolare domanda d’ammissione. Veniva dunque decisa l’inibizione per mesi quattro dei Consiglieri incolpati. In prime cure, inoltre, si riteneva sufficientemente provata la responsabilità dei Presidenti e Società deferiti, considerando che i primi avevano sostanzialmente ammesso di aver consapevolmente violato la normativa vigente, eccependo solo giustificazioni di natura economica e/o organizzativa ritenute non in grado di scriminare la condotta rispettivamente tenuta. 8. Con il reclamo in trattazione, la difesa dei ricorrenti, premessa la ricostruzione dei fatti, sui quali non vi è più motivo di dilungarsi, si è soffermata sulla circostanza che agli incolpati non è imputabile alcuna condotta colposa, e tanto meno dolosa. Ha richiamato, altresì, con vigore l’attenzione sul fatto, ritenuto parimenti decisivo, che la Procura Federale aveva già giudicato irrilevante dal punto di vista disciplinare, seppur implicitamente, la posizione dei Consiglieri del Comitato, alla stregua degli esiti complessivi dell’indagine e degli specifici interrogatori che avevano riguardato gran parte di essi. Al riguardo, non può che rilevarsi l’inapplicabilità del principio del divieto del bis in idem nei termini descritti e pretesi dalla difesa dei reclamanti, considerato che, a tacer d’altro, su input dell’Organo di giustizia di prime cure sono stati analizzati profili autonomi, seppur connessi, di responsabilità propria dell’Organo collegiale, ed in particolare dei suoi componenti. Nel merito, vengono ribadite, da parte dei reclamanti, molte delle difese già spiegate in primo grado in qualità di deferiti, con riguardo, in particolare, alla competenza esclusiva dell’Ufficio di contabilità, nella specie inadempiente, a svolgere le verifiche tecniche relative alle domande di ammissione ai campionati regionali da parte, nonché al ruolo proprio del Consiglio Direttivo, che non poteva controllare una per una le circa 700 domande di ammissione e che nella fattispecie si è limitato a prendere atto di quanto riferito da Presidente e Segretario in termini di regolarità della documentazione. In buona sostanza, la verifica cui si fa cenno nel verbale sarebbe consistita nella accettazione della relazione del Presidente del Comitato Regionale, che dava atto della regolarità di tutte le posizioni, eccettuate le due di cui si è detto. Nessun falso ideologico, dunque, sarebbe stato commesso circa il contenuto del verbale stesso. L’unico errore o leggerezza ammessa dai ricorrenti sarebbe stata quella di ritenere ormai superato il problema dell’ammissione delle società in questione alla luce della verifica tecnica, conclusasi in senso positivo, da parte dell’Ufficio competente, considerando anche che i documenti relativi alle domande di iscrizione non sono stati mai messi nella disponibilità dei Consiglieri. Perciò non potrebbe essere imputato loro un omesso controllo di documenti che non erano nella loro disponibilità. 9. In realtà, l’impianto argomentativo della decisione impugnata va sostanzialmente confermato. I Consiglieri, come hanno efficacemente osservato i primi giudici, non si sono minimamente interessati di cosa fosse effettivamente accaduto, né di quale prassi fosse stata seguita per la generalità delle società ammesse e, per di più, come se non bastasse, nonostante avessero deliberato di ammettere tutte le altre, ne hanno ugualmente estromesse due (USD Mestrina e Unione Aurora Cavalponica), sottolineando nel verbale della riunione del 29 luglio 2010 (vedi intervento del vice presidente Grandi) come fosse importante la verifica del rispetto delle regole per l’ammissione ai campionati e come la violazione di esse avesse portato in passato al deferimento di dirigenti di altro Comitato Regionale. Quindi, pur consapevoli dell’importanza del loro compito, della delicatezza della loro funzione e della rilevanza disciplinare di un’eventuale violazione delle regole stabilite per l’ammissione, i medesimi hanno omesso ogni doverosa attività a tutela della regolarità dei campionati. Tale grave omissione è stata, in qualche modo, ammessa da tutti i deferiti nel corso delle loro audizioni davanti alla Procura federale. Tutti, infatti, hanno ammesso di non aver visionato alcun elenco né tanto meno alcun documento ma di aver ugualmente deliberato solo ed esclusivamente sulla base delle rassicurazioni, peraltro non verbalizzate, del Presidente Guardini e del segretario Pozzi. Nel verbale della seduta del 29 luglio 2009 (poi approvato dall’intero Consiglio Direttivo) si attestava, invece, una mai avvenuta “verifica delle iscrizioni presentate” e si dava atto di una pressoché generale regolarità delle istanze, del tutto diversa rispetto alla reale situazione delle iscrizioni. Infatti, come evidenziato in un elenco di irregolarità redatto dagli uffici del Comitato Regionale ed in possesso del Segretario Pozzi, numerose società non avevano rispettato i termini e le modalità per l’invio della domanda di ammissione e per il pagamento della relativa tassa. Si è accertato, dunque, che gli addetti all’Ufficio contabilità avevano in realtà redatto un lungo elenco delle irregolarità riscontrate in relazione al quale nessuno ha chiesto di effettuare approfondimenti. Tra l’altro la precarietà della composizione e del funzionamento del predetto Ufficio, lungi dall’escludere la responsabilità del Consiglio Direttivo, avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzione nei controlli anziché la totale omissione di essi. Non è, al riguardo, possibile ipotizzare alcuna analogia tra un Organo federale come la Covisoc e l’ufficio contabilità di un Comitato Regionale LND. E’ vero che non si poteva pretendere che gli incolpati esaminassero uno per uno tutti i documenti prodotti dalle Società in sede di ammissione, ma avrebbero dovuto, in ogni caso, quanto meno accertarsi di quali società si stesse discutendo, di quali verifiche fossero state fatte, di quali fossero stati i criteri di tali verifiche e di chi le avesse fatte (in conformità anche con quanto attestato nel verbale del 29 luglio 2009). Nella condotta dei Consiglieri e’ ravvisabile, quindi, la colpa per aver negligentemente omesso qualsiasi controllo dovuto in ragione della carica ricoperta ed una condotta attiva contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, consistita nell’approvare il verbale della riunione del 29 luglio 2009 nel quale si afferma, contrariamente al vero, che il Consiglio Direttivo avrebbe compiuto le doverose verifiche in realtà mai effettuate. Ciò ha concorso a determinare una composizione dei campionati diversa da quella legittima, e dunque un’inaccettabile disparità di trattamento tra le (due) società escluse e tutte le altre che, pur avendo commesso le medesime irregolarità, sono state ammesse ai campionati di competenza, con evidente gravissimo vulnus all’immagine ed alla credibilità del Comitato Regionale Veneto. 10. Tutto ciò premesso, in ordine alla sanzione inflitta, può procedersi, tuttavia, anche in questo caso ad una lieve rimodulazione in senso riduttivo della pena, nei termini di cui al dispositivo, che tenga conto del grado della colpa, della carica rivestita e dell’effettiva possibilità di intervento e verifica da parte dei Consiglieri, a fronte comunque della negligente omissione del minimo di controllo dovuto. 11. Per quanto attiene invece, nello specifico, alla posizione dell’odierna reclamante (A.S.D. Aurora San Nicolò), deferita, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., e punita per responsabilità diretta con un punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 2.000,00, per avere inoltrato consapevolmente la domanda di iscrizione al campionato regionale d 2^ categoria senza accludere la ricevuta dell’avvenuto bonifico bancario attestante il pagamento della quota di iscrizione per la stagione 2009/2010 (bonifico effettuato quando era già scaduto il termine perentorio imposto dal Comitato Regionale per l’iscrizione ai campionati), il reclamo proposto dalla detta società, unica peraltro a gravarsi avverso il provvedimento decisorio di prime cure, in disparte peraltro ogni profilo di rito e di ammissibilità, nel merito non è comunque degno di accoglimento. I profili di doglianza dedotti, infatti, inerenti alla sussistenza della buona fede ed all’assenza di ogni intendimento elusivo, oltre che all’estraneità della società reclamante rispetto all’ambito gestionale del Comitato Veneto, non sono tali da potere revocare in dubbio l’impianto argomentativo che ha portato il Collegio di prime cure ad infliggere la sanzione, peraltro non particolarmente gravosa dal punto di vista edittale e comunque congrua alla luce del danno obiettivo che si è realizzato (prescindendosi da ogni intento soggettivo), riconducibile, in effetti, alla sostanziale alterazione della composizione dei campionati di rispettiva competenza, vista l’avvenuta ammissione di società che ai sensi delle norme federali dovevano essere escluse. 12. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra riportate, i reclami degli intestati Consiglieri del Comitato Regionale Veneto vanno parzialmente accolti e per l’effetto la sanzione inflitta va ridotta all’inibizione per mesi due, con restituzione delle relative tasse corrisposte. Il reclamo della A.S.D. Aurora San Nicolò va invece respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dai signori Perotto Fiorenzo, Donà Claudio, Furlan Mario, Gaggiato Elio, Grandi Gaetano, Lavorato Alessio, Marotto Gianantonio e Sandri Giovanni li accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 2. Dispone restituirsi le tasse reclamo. Respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aurora San Nicolò di Portogruaro (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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