F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 21 Dicembre 2010 1. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 21 Dicembre 2010
1. RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010)
Con reclamo ritualmente proposto la A.S. Livorno Calcio ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B gli ha irrogato l'ammenda di € 15.000,00 “per avere i suoi sostenitori, all'inizio della gara (Livorno/Cittadella del 10.10.2010), turbato, con grida oltraggiose, il minuto di raccoglimento in memoria dei militari uccisi in Afghanistan”. Con i motivi scritti eccepiva l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice Sportivo rilevando che, come riportato nel referto del direttore di gara, non vi erano state “grida oltraggiose bensì solamente fischi”, peraltro censurati dalla restante parte dei presenti, ovvero la maggioranza degli astanti. Si doleva, pertanto, ed in via subordinata, del mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 13 C.G.S., con conseguente applicazione di una sanzione ben superiore al minimo edittale, avendo applicato la recidiva quale aggravante. Concludeva, pertanto ed in via principale, richiedendo l'annullamento e/o la revoca dell'ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa nella misura di giustizia e, comunque, pari ad € 5.000,00. Alla seduta del 22.10.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, compariva il suo difensore il quale illustrava i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa C.G.F. che, in effetti, i tifosi ultras della curva Nord del Livorno non si erano resi responsabili di grida oltraggiose, bensì di avere, durante il minuto di raccoglimento, ripetutamente fischiato mentre, al contempo, la rimanente parte dello Stadio applaudiva e indirizzava agli ultras la frase “buffoni – buffoni”, come si rileva dal referto arbitrale e dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. Ciò, però, ad avviso di questa Corte, non sminuisce il grave comportamento degli ultras, non nuovi a questo tipo di condotta, non sussistendo alcun dubbio che i ripetuti fischi non possano che essere considerati manifestazione offensiva, oltraggiosa e insultante per la memoria dei nostri militari caduti in Afghanistan. Condotta, questa, che è, per l'appunto, prevista dall'art. 12, comma 3, C.G.S., sanzionabile, per le società di Serie B, con l'ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00.Del tutto corretta, quindi, è l'entità della sanzione irrogata, nella misura ridotta di € 15.000,00, dal Giudice Sportivo in considerazione della contestata recidiva reiterata e nella evidente valutazione della manifestata dissociazione della restante parte della tifoseria. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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